N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2015

Ordinanza del 15 gennaio 2015 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di C.E.. Processo penale - Decisione sulle questioni civili - Condanna per la responsabilita' civile - Possibilita' per il giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e ss. cod. proc. pen., anche quando pronuncia l'assoluzione dell'imputato in quanto non imputabile per essere, nel momento in cui ha commesso il fatto, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' di intendere e di volere - Disparita' di trattamento rispetto al danneggiato la cui domanda risarcitoria sia stata esaminata all'esito della condanna dell'imputato sano di mente - Lesione del diritto di difesa del danneggiato costituitosi parte civile - Violazione del principio della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, art. 538. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (15C00124) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 6-5-2015)

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