N. 126
ORDINANZA (Atto di promovimento)
17 novembre 2014
Ordinanza del 17 novembre 2014 del Tribunale di Bari nel procedimento
penale a carico di Arminio Erminio.
Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure
- Obbligatorieta' della custodia cautelare in carcere quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di
cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attivita' organizzate
per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari -
Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure - Ingiustificata parificazione della posizione del
partecipe ad attivita' organizzate per il traffico illecito di
rifiuti con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis
cod. pen. - Irragionevole assoggettamento a un medesimo regime
cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi
punitivi considerati - Contrasto con i principi di inviolabilita'
della liberta' personale e di non colpevolezza sino alla sentenza
di condanna definitiva.
- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo.
(15C00187)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 1-7-2015)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.