N. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2014

Ordinanza del 17 novembre 2014 del Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Arminio Erminio. Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorieta' della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Irragionevole assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati - Contrasto con i principi di inviolabilita' della liberta' personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva. - Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. - Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo. (15C00187) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 1-7-2015)

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