N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2015

Ordinanza del 18 febbraio 2015 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo sul ricorso proposto da Banca Suasa Credito Cooperativo contro Piersimoni Giuseppe. Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento - Prevista possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione di un minimo impignorabile necessario a garantire al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e ad una retribuzione "in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" - Lesione del principio del lavoro quale fondamento della Repubblica italiana - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto e dovere al lavoro - Violazione del principio della retribuzione necessaria e sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento del lavoratore rispetto al pensionato. - Codice di procedura civile, art. 545. - Costituzione, artt. 1, 2, 3 e 36. In subordine: Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento - Prevista possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per i tributi dovuti alla Stato, alle Province ed ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione che le soglie di pignorabilita' siano le stesse di quelle indicate dalla legge in materia di tributi (d.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012) e che quindi debbano essere graduate a seconda della retribuzione, come indicato dall'art. 72-ter del d.P.R. n. 602/1973, in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro; in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro e che resta ferma la misura di cui all'art. 545, quarto comma, c.p.c. se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro - Lesione del principio del lavoro quale fondamento della Repubblica italiana - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto e dovere al lavoro - Violazione del principio della retribuzione necessaria e sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento del lavoratore rispetto al pensionato. - Codice di procedura civile, art. 545. - Costituzione, artt. 1, 2, 3 e 36. (15C00224) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 26-8-2015)

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