N. 151
ORDINANZA (Atto di promovimento)
18 febbraio 2015
Ordinanza del 18 febbraio 2015 emessa dal Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Viterbo sul ricorso proposto da Banca Suasa Credito
Cooperativo contro Piersimoni Giuseppe.
Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio,
di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o
di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento -
Prevista possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per
i tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni, ed in
eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione di un
minimo impignorabile necessario a garantire al lavoratore mezzi
adeguati alle sue esigenze di vita e ad una retribuzione "in ogni
caso sufficiente ad assicurare a se' ed alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa" - Lesione del principio del lavoro quale
fondamento della Repubblica italiana - Violazione dei diritti
inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto e dovere al lavoro -
Violazione del principio della retribuzione necessaria e
sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa - Violazione del principio di
uguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento del lavoratore
rispetto al pensionato.
- Codice di procedura civile, art. 545.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3 e 36.
In subordine:
Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio,
di salario o di altra indennita' relative al rapporto di lavoro o
di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento -
Prevista possibilita' di pignoramento nella misura di un quinto per
i tributi dovuti alla Stato, alle Province ed ai Comuni, ed in
eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione che le
soglie di pignorabilita' siano le stesse di quelle indicate dalla
legge in materia di tributi (d.l. n. 16/2012, convertito in legge
n. 44/2012) e che quindi debbano essere graduate a seconda della
retribuzione, come indicato dall'art. 72-ter del d.P.R. n.
602/1973, in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro e che
resta ferma la misura di cui all'art. 545, quarto comma, c.p.c. se
le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro
- Lesione del principio del lavoro quale fondamento della
Repubblica italiana - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo
- Lesione del diritto e dovere al lavoro - Violazione del principio
della retribuzione necessaria e sufficiente ad assicurare al
lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa -
Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato
deteriore trattamento del lavoratore rispetto al pensionato.
- Codice di procedura civile, art. 545.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3 e 36.
(15C00224)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 26-8-2015)
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