N. 187
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 maggio 2015
Ordinanza del 21 maggio 2015 del G.I.P. del Tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di F.G..
Misure di sicurezza - Disposizioni per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari - Previsione che le misure di sicurezza
detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle
residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono
durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per
il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima
- Lamentata mancata applicazione della misura di sicurezza
detentiva fino alla cessazione della pericolosita' sociale del
sottoposto - Irragionevole equiparazione delle misure di sicurezza
alle misure di custodia cautelare.
- Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter,
comma 8-quater, modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81
(recte: decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, art. 1, comma
1-quater).
- Costituzione, art. 3.
(15C00275)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 30-9-2015)
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