N. 79
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
4 agosto 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 agosto 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di Trento - Tassa
automobilistica provinciale - Esenzione, a partire dal 1° gennaio
2015, per gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a
uso professionale, di anzianita' compresa tra i venti e i
trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico,
iscritti nei registri Automotoclub storico italiano, Storico
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione
motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile club
d'Italia - Assoggettamento dei medesimi veicoli, in caso di
utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione
forfettaria annua - Ricorso del Governo - Denunciata reintroduzione
di un'esenzione abrogata dalla legge statale e di una tassa di
circolazione forfettaria in sostituzione della tassa ordinaria -
Contrasto con la norma statale - Violazione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario -
Esorbitanza dal potere provinciale di istituire tributi propri, a
fronte della natura di tributo proprio derivato della tassa in
questione - Mancato rispetto del limite statutario, espressivo di
principi di coordinamento del sistema tributario volti a garantire
l'unitaria definizione degli elementi essenziali del prelievo sul
territorio nazionale.
- Legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, art.
4.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. e), e terzo, e 119,
comma secondo; decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, art. 73; legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63,
come modificato dall'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre
2014, n. 190; decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, art. 1.
(15C00303)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 14-10-2015)
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