N. 218 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2015

Ordinanza dell'8 maggio 2015 del Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Cosentino Salvatore. Responsabilita' civile dei magistrati - Azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato - Mancata previsione che "non puo' dar luogo a responsabilita' personale del singolo magistrato l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove in tutti i casi di azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato" - Violazione del principio di autonomia e indipendenza del giudice con lesione del principio del libero convincimento del giudice. - Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7, come modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18. - Costituzione, art. 101, comma secondo. Responsabilita' civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato per fatto illecito del magistrato - Eliminazione della fase preliminare di delibazione in camera di consiglio della ammissibilita' e non manifesta infondatezza della domanda - Mancata previsione che il Tribunale competente a decidere sull'azione di risarcimento proposta contro lo Stato e/o il Tribunale competente a decidere sull'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilita' - Violazione dei principi posti a tutela dell'indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale. - Legge 27 febbraio 2015, n. 18, art. 3, comma 2 (abrogativo dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117); legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 4 e/o 7, come modificati dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18. - Costituzione, artt. 101, 104 e 113. Responsabilita' civile dei magistrati - Azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato - Misura della rivalsa - Previsione che l'esecuzione della rivalsa nei confronti del magistrato, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, puo' comportare il pagamento per rate mensili fino ad un importo corrispondente ad un terzo, anziche' un quinto, dello stipendio netto - Violazione dei principi posti a tutela dell'indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale - Violazione del principio di ragionevolezza - Deteriore trattamento dei magistrati rispetto agli altri dipendenti pubblici. - Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 8, comma 3, come modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18. - Costituzione, artt. 3, 101, 104 e 113. (15C00321) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 28-10-2015)

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