N. 218
ORDINANZA (Atto di promovimento)
8 maggio 2015
Ordinanza dell'8 maggio 2015 del Tribunale di Treviso nel
procedimento penale a carico di Cosentino Salvatore.
Responsabilita' civile dei magistrati - Azione di rivalsa dello Stato
nei confronti del magistrato - Mancata previsione che "non puo' dar
luogo a responsabilita' personale del singolo magistrato
l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di
valutazione del fatto e delle prove in tutti i casi di azione di
rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato" - Violazione del
principio di autonomia e indipendenza del giudice con lesione del
principio del libero convincimento del giudice.
- Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7, come modificato dalla legge
27 febbraio 2015, n. 18.
- Costituzione, art. 101, comma secondo.
Responsabilita' civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio nei
confronti dello Stato per fatto illecito del magistrato -
Eliminazione della fase preliminare di delibazione in camera di
consiglio della ammissibilita' e non manifesta infondatezza della
domanda - Mancata previsione che il Tribunale competente a decidere
sull'azione di risarcimento proposta contro lo Stato e/o il
Tribunale competente a decidere sull'azione di rivalsa dello Stato
nei confronti del magistrato verifichi con rito camerale la non
manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua
ammissibilita' - Violazione dei principi posti a tutela
dell'indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale.
- Legge 27 febbraio 2015, n. 18, art. 3, comma 2 (abrogativo
dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117); legge 13 aprile
1988, n. 117, artt. 4 e/o 7, come modificati dalla legge 27
febbraio 2015, n. 18.
- Costituzione, artt. 101, 104 e 113.
Responsabilita' civile dei magistrati - Azione di rivalsa dello Stato
nei confronti del magistrato - Misura della rivalsa - Previsione
che l'esecuzione della rivalsa nei confronti del magistrato, quando
viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, puo'
comportare il pagamento per rate mensili fino ad un importo
corrispondente ad un terzo, anziche' un quinto, dello stipendio
netto - Violazione dei principi posti a tutela dell'indipendenza e
autonomia della funzione giurisdizionale - Violazione del principio
di ragionevolezza - Deteriore trattamento dei magistrati rispetto
agli altri dipendenti pubblici.
- Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 8, comma 3, come modificato
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.
- Costituzione, artt. 3, 101, 104 e 113.
(15C00321)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 28-10-2015)
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