Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999, come di seguito modificata e integrata, (la "Legge sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero
385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il
"Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 196 del
30 giugno 2003, come di seguito modificato e integrato (il "Codice
Privacy")
POPSO Covered Bond S.r.l. comunica che, nel contesto di
un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da
parte di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., in data 30 maggio 2014
POPSO Covered Bond S.r.l. ha concluso con Banca Popolare di Sondrio
S.c.p.A. (il "Cedente" o "BPS") un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione si comunica che, in
forza di un atto di cessione sottoscritto in data 29 settembre 2017
(con efficacia dal 1 ottobre 2017), POPSO Covered Bond S.r.l. ha
acquistato dal Cedente pro soluto, ogni e qualsiasi credito derivante
dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo
stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo")
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti")
che alla data del 30 settembre 2017 ("Data di Valutazione")
rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
(1) che sono alternativamente: (A) Crediti Ipotecari Residenziali
(i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore
aggiornato dell'immobile, e aventi fattore di ponderazione del
rischio, almeno per una porzione di essi, non superiore al 35% in
conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato
dell'immobile residenziale; ovvero (B) Crediti Ipotecari Commerciali
(i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore aggiornato
dell'immobile e aventi fattore di ponderazione del rischio, almeno
per una porzione di essi, non superiore al 50%, in conformita' alle
disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili
ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia
un immobile commerciale in relazione al quale il rapporto tra importo
capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti
finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia
superiore al 60% del valore aggiornato dell'immobile commerciale;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
(3) che sono stati erogati o acquistati da BPS;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcuna
rata scaduta e non pagata da piu' di 29 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per BPS
di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono
che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale
cessione e BPS abbia ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi,
e' stata pagata dal debitore;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica, a una persona
giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti
territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu'
persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso
di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse
variabile con un tasso cap) determinato di volta in volta da BPS,
fisso, misto o opzionale;
(12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo;
(13) che sono garantiti da ipoteca su immobili con destinazione
residenziale prevalente. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca
su immobili con destinazione residenziale prevalente" si intendono:
(i) mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una
delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
A9, A11; (ii) mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali di
cui sia stata completata la costruzione ma risultino iscritti alla
categoria F3 o al Catasto Terreni in quanto non ancora accatastati al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano; (iii) mutui garantiti da ipoteca su
immobili appartenenti a categorie catastali differenti, a condizione
che il valore degli immobili posti a garanzia del mutuo ed
appartenenti ad una o ad entrambe delle categorie sub (i) e (ii) sia
maggiore del valore degli altri immobili posti a garanzia del
medesimo mutuo ma rientranti in una categoria catastale diversa da
quelle sopra indicata, restando comunque esclusi i mutui garantiti da
ipoteca su (a) immobili commerciali a destinazione ordinaria
ricadenti nelle categorie catastali C1, C3, C5, o (b) immobili con
destinazione residenziale prevalente ricadenti nelle categorie
catastale A10, o (c) immobili a destinazione speciale ricadenti nelle
categorie catastali di cui al gruppo D;
(14) che sono stati interamente erogati tra il 1 gennaio 2016 e il
31 dicembre 2016 (per tale intendendosi nel caso dei mutui erogati a
stato avanzamento lavori la data dell'ultima erogazione) e rispetto
ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai
sensi del relativo contratto di mutuo;
(15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente
al 31 marzo 2018;
(16) che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai
sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi
(confidi);
(17) il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di
preammortamento, e' alla "francese" (per tale intendendosi quel
metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono
comprensive di una componente capitale fissata al momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse
variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se
esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento)
ovvero alla "italiana" (per tale intendendosi quel metodo di
ammortamento composto da rate d'importo complessivo decrescente con
una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e costante
nel tempo e una componente interesse decrescente nel tempo), e nel
caso di mutui con piano di ammortamento alla francese che prevedono
piu' di una rata di rimborso;
(18) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo
mutuatario non beneficia della sospensione volontaria concordata con
BPS o della sospensione o della rinegoziazione del pagamento delle
rate ai sensi:
(a) dell'art. 2, paragrafi 475-480, della Legge del 24 dicembre
2007, n. 244 (la Legge Finanziaria 2008) e del Decreto Ministeriale
21 giugno 2010, n. 132 (Regolamento recante norme di attuazione del
Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa);
(b) dell'articolo 6 del Decreto Legge 39/2009 ("Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile"), cosi' come integrato e/o modificato
dalla relativa legge di conversione;
(c) dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 ("Primi interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010"), e
successive modifiche ed integrazioni;
(d) della convenzione conclusa tra l'Associazione Bancaria Italiana
e l'Associazione dei Consumatori in data 18 dicembre 2009 (il c.d.
"Piano Famiglie 2009"), come successivamente modificata e integrata;
(e) della convenzione conclusa tra l'Associazione Bancaria Italiana
e Associazioni dei Consumatori in data 31 marzo 2015 (il c.d. "Piano
Famiglie 2015"), come successivamente modificata e integrata;
(f) dell'avviso comune concluso tra il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 3 agosto
2009 (il c.d. "Avviso Comune"), come successivamente modificato e
integrato;
(g) dell'articolo 8, paragrafo 6, del Decreto Legge 70/2011 (il
c.d. "Decreto Sviluppo"), cosi' come convertito in legge ai sensi
della Legge del 12 luglio 2011, n. 106; e
(h) della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno
2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio
2008 (il cd. "Decreto Tremonti") convertito in legge ai sensi della
Legge n. 126 del 24 luglio 2008;
(i) dell'articolo 3 del Decreto Legge 93/2008, cosi' come integrato
e/o modificato dalla relativa legge di conversione;
(19) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di
accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche residenti, alla Data
di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualita' di
cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di
Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o
amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del
Testo Unico Bancario) del Gruppo Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.;
(20) il valore dell'ipoteca iscritta a garanzia di ciascun Mutuo e'
pari ad almeno il 125% del relativo importo originariamente erogato
per ciascun Mutuo;
(21) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di
Valutazione non risulta superiore a Euro 3 milioni;
(22) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado diverso dal
primo ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le
obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado
precedente, restando esclusi i mutui per i quali il medesimo debitore
ha ricevuto da BPS un ulteriore mutuo erogato nella medesima data e
la cui garanzia ipotecaria e' rilasciata a valere sul medesimo
immobile;
(23) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato
alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il valore
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 90%;
(24) derivanti da Contratti di Mutuo conclusi dal Cedente con
Debitori classificati con i seguenti codice SAE (Settore di Attivita'
Economica): 600 (Famiglie Consumatrici), 614 (Artigiani) e 615 (Altre
famiglie produttrici).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
(1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385;
(2) mutui per i quali il relativo debitore ha stipulato con BPS
contratti derivati in relazione al medesimo mutuo;
(3) mutui che derivino da frazionamenti di precedenti mutui erogati
da BPS;
(4) mutui per i quali BPS ha ricevuto, entro la Data di
Valutazione, dal relativo debitore una contestazione in forma scritta
relativa al mutuo stesso, come identificati dai seguenti "numeri
finanziamento" (come riportati nelle comunicazioni inviate da BPS a
ciascun debitore in merito al relativo contratto di mutuo): 1210574;
(5) mutui identificati dai seguenti "numeri finanziamento":
1182126, 1186154, 1194004, 1194379, 1202342, 1202363, 1202701,
1203933, 1204183, 1201887, 1201918, 1181731;
Ai fini di cui sopra:
"Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso.
"Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia
situato in uno Stato ammesso.
"Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da POPSO Covered Bond
S.r.l. (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che
alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra
elencati e' (i) disponibile presso il sito internet
http://www.popso.it; (ii) disponibile presso tutte le filiali di
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.; e (iii) depositato presso il
Notaio Massimiliano Tornambe', avente sede in Sondrio con atto di
deposito Repertorio n. 3563 Raccolta n. 1881.
POPSO Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a Banca Popolare di
Sondrio S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso
delle somme dovute e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. ha accettato
detto incarico. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti
continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti Ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto cio' premesso, POPSO Covered Bond S.r.l. e' tenuta a fornire
ai soggetti interessati l'informativa sull'uso dei loro dati
personali e sui loro diritti, di cui all'articolo 13 del Codice
Privacy assolvendo tale obbligo mediante la presente pubblicazione,
emessa nella forma prevista dalle disposizioni dell'Autorita' Garante
per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento 18
gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei
crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
(il "Provvedimento"). I dati personali in possesso di POPSO Covered
Bond S.r.l. sono stati raccolti presso il Cedente. Ai Debitori Ceduti
precisiamo che non verranno trattati dati «sensibili». Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di
salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro
convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto
riguarda POPSO Covered Bond S.r.l., per finalita' connesse e
strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita'
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita'
a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per
quanto riguarda Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., per finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente
collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in
particolare, a societa', associazioni o studi professionali che
prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale,
societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di
«titolari» ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al
responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro dall'articolo 7 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione,
opposizione, ecc.): POPSO Covered Bond S.r.l. e BPS.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca
Popolare di Sondrio S.c.p.A., Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio,
Italia.
Conegliano, 3 ottobre 2017
POPSO Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato
Paolo Gabriele
TX17AAB10114