Fusione transfrontaliera per incorporazione di Faber Equity Ventures Societa' a Responsabilita' Limitata (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) in FinEuroVentures (FEV) SA (societa' costituita ai sensi della legge svizzera) - Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 I. Tipo, denominazione, sede, legge e Registro Imprese delle societa' "FinEuroVentures (FEV) SA", una societa' anonima di diritto svizzero, con sede in Corso San Gottardo n. 8A, 6830 Chiasso, Svizzera, numero di iscrizione a Registro di Commercio del Canton Ticino CHE-435.629.264, con stabile organizzazione in Italia con sede in via Filippo Turati, 40 20121 Milano (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Milano 10110900965 (la "Societa' Incorporante"); e "FABER EQUITY VENTURES Societa' a Responsabilita' Limitata", una societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano, con sede in Milano, via Filippo Turati n. 40, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano 08309930967 (la "Societa' Incorporata"), dando atto che prima della fusione in oggetto saranno incorporate in questa societa' le societa' "FABER LINK S.r.l." e "Telekom Advanced Services Societa' a Responsabilita' Limitata". II. Diritti dei creditori I creditori della Societa' Incorporata, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2501-ter c.c. hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'articolo 2503 c.c. entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano. Ai sensi dell'art. 25 della Legge Federale Svizzera sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio del 3 ottobre 2003 (RS 221.301), la Societa' Incorporante deve garantire i crediti dei creditori delle societa' partecipanti alla fusione se questi ne fanno domanda entro tre mesi a contare dalla data di efficacia della fusione medesima. La Societa' Incorporante deve, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i creditori circa i loro diritti. Possono rinunciare a tale pubblicazione se un perito revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio a disposizione delle societa' partecipanti alla fusione. L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la societa' prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito. In luogo della costituzione di garanzie, la societa' che vi e' tenuta puo' soddisfare il credito, purche' non ne risulti un danno per gli altri creditori. III. Diritti dei soci di minoranza Non sussistono soci di minoranza per la Societa' Incorporata, in quanto essa e' detenuta al 100% dalla Societa' Incorporante e l'operazione di fusione verra' realizzata sul presupposto del mantenimento di tale assetto proprietario fino alla stipula dell'atto di fusione. Per la Societa' Incorporante non sussistono soci di minoranza e l'operazione di fusione verra' realizzata sul presupposto del mantenimento di tale assetto proprietario fino alla stipula dell'atto di fusione. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente e messe a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale della Societa' Incorporata. Il 15-03-2018 Faber Equity Ventures societa' a responsabilita' limitata - L'amministratore unico Stefano Tombetti TX18AAB2616