FINEUROVENTURES (FEV) SA
FABER EQUITY VENTURES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

(GU Parte Seconda n.33 del 20-3-2018)

 
Fusione transfrontaliera per incorporazione di Faber Equity  Ventures
Societa' a Responsabilita' Limitata (societa' costituita ai sensi del
diritto italiano) in FinEuroVentures (FEV) SA (societa' costituita ai
sensi della legge svizzera) - Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto
                Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 
 

  I. Tipo,  denominazione,  sede,  legge  e  Registro  Imprese  delle
societa' 
  "FinEuroVentures  (FEV)  SA",  una  societa'  anonima  di   diritto
svizzero, con sede  in  Corso  San  Gottardo  n.  8A,  6830  Chiasso,
Svizzera, numero di iscrizione a Registro  di  Commercio  del  Canton
Ticino CHE-435.629.264, con stabile organizzazione in Italia con sede
in via Filippo Turati, 40 20121 Milano (Italia), iscritta al Registro
delle Imprese di Milano 10110900965 (la "Societa' Incorporante"); e 
  "FABER EQUITY VENTURES Societa' a  Responsabilita'  Limitata",  una
societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano, con sede  in
Milano, via  Filippo  Turati  n.  40,  codice  fiscale  e  iscrizione
Registro Imprese di Milano 08309930967 (la  "Societa'  Incorporata"),
dando atto che prima della fusione in oggetto saranno incorporate  in
questa societa' le societa' "FABER LINK S.r.l." e  "Telekom  Advanced
Services Societa' a Responsabilita' Limitata". 
  II. Diritti dei creditori 
  I creditori della Societa' Incorporata, i quali vantino un  credito
sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso  il
Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2501-ter c.c.
hanno  diritto  di  proporre  opposizione  alla  fusione   ai   sensi
dell'articolo  2503  c.c.  entro  60  giorni  dall'iscrizione   della
decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano. 
  Ai sensi dell'art. 25 della Legge Federale Svizzera sulla  fusione,
la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio  del
3 ottobre 2003 (RS 221.301), la Societa' Incorporante deve  garantire
i crediti dei creditori delle societa' partecipanti alla  fusione  se
questi ne fanno domanda entro  tre  mesi  a  contare  dalla  data  di
efficacia della fusione  medesima.  La  Societa'  Incorporante  deve,
mediante triplice pubblicazione  nel  Foglio  ufficiale  svizzero  di
commercio, informare  i  creditori  circa  i  loro  diritti.  Possono
rinunciare a tale  pubblicazione  se  un  perito  revisore  abilitato
attesta che  tutti  i  crediti  noti  o  prevedibili  possono  essere
soddisfatti mediante il  patrimonio  a  disposizione  delle  societa'
partecipanti alla fusione. L'obbligo di prestare garanzia si estingue
se la societa' prova che la fusione non compromette la  soddisfazione
del credito. In luogo della costituzione di garanzie, la societa' che
vi e' tenuta puo' soddisfare il credito, purche' non  ne  risulti  un
danno per gli altri creditori. 
  III. Diritti dei soci di minoranza 
  Non sussistono soci di minoranza per la  Societa'  Incorporata,  in
quanto essa  e'  detenuta  al  100%  dalla  Societa'  Incorporante  e
l'operazione  di  fusione  verra'  realizzata  sul  presupposto   del
mantenimento di tale assetto proprietario fino alla stipula dell'atto
di fusione. 
  Per la Societa' Incorporante non sussistono  soci  di  minoranza  e
l'operazione  di  fusione  verra'  realizzata  sul  presupposto   del
mantenimento di tale assetto proprietario fino alla stipula dell'atto
di fusione. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  Ulteriori  informazioni   sulla   fusione   transfrontaliera   sono
disponibili gratuitamente e messe a disposizione degli aventi diritto
presso la sede legale della Societa' Incorporata. 
  Il 15-03-2018 

Faber  Equity  Ventures  societa'  a   responsabilita'   limitata   -
                       L'amministratore unico 
                          Stefano Tombetti 

 
TX18AAB2616
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.