BBS - RIVA S.P.A.

in Amministrazione Straordinaria

Sede: via Collegio, 10 - Ro (FE)
Codice Fiscale: 01428550386
Partita IVA: 01428550386

(GU Parte Seconda n.87 del 28-7-2018)

 
Proposta di concordato ai sensi degli artt. 78 D.Lgs. 270/1999 e  214
                                L.F. 
 

  Il Commissario Straordinario della  procedura  in  epigrafe,  Dott.
Gian Luca Soffritti, preso atto dell'avvenuto  deposito  in  data  20
giugno 2018 presso  la  Cancelleria  Fallimentare  del  Tribunale  di
Ferrara, della proposta di concordato formulata  dalla  societa'  BLU
S.r.l.  con  Socio  Unico,  su  autorizzazione  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico in data 11 giugno 2018, provvede con  la  presente
inserzione  alla  sua  pubblicazione  per  ogni  effetto  di   legge,
informando, ai sensi dell'art. 214, comma 3, L.F., che  le  eventuali
opposizioni alla Proposta  da  parte  di  ogni  interessato  potranno
essere presentate nella Cancelleria del medesimo  Tribunale  (Sezione
Fallimentare) nei termini di legge. Si riporta integrale trascrizione
della proposta de quo. 
  "TRIBUNALE DI FERRARA 
  BBS RIVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
  N. 1/2007 
  Giudice Delegato: Dott.ssa Anna Ghedini 
  Commissario Straordinario: Dott. Gian Luca Soffritti 
  PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE EX ARTT. 78 D.LGS.  270/1999  E
214 R.D. N. 267/1942, FORMULATA DA 
  BLU S.R.L. CON SOCIO  UNICO,  con  sede  legale  in  Milano,  Corso
Venezia n. 10, C. F. 01952620225,  P.  IVA  01952620225,  in  persona
dell'Amministratore Unico Dott.ssa Francesca Oss munita dei necessari
poteri (Doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco  Beccaria
Balduzzi           (C.F.            BCCFNC58C12F205L,            pec:
francesco.beccariabalduzzi@milano.pecavvocati.it,                fax:
02.76.00.00.49) e dall'Avv. Luigi Pizzi (C.F. PZZLGU83D21G388M,  pec:
luigi.pizzi@milano.pecavvocati.it, fax: 02.76.00.00.49) entrambi  del
Foro di Milano (di seguito definita "Blu" o l'"Assuntore" o,  ancora,
la  "Proponente"),  elettivamente  domiciliata   presso   lo   studio
dell'Avv.    Alberto    Bova     (C.F.     BVOLRT60D08F158K,     pec:
alberto.bova@ordineavvocatiferrara.eu), sito in Ferrara, Via  Spadari
n. 3, il tutto come da delega a margine della presente proposta. 
  1. PREMESSE 
  1.1 Con sentenza del Tribunale di Ferrara resa in data 10/11 maggio
2007 la BBS Riva S.p.A.  e'  stata  dichiarata  insolvente  ai  sensi
dell'art. 8 D.Lgs. n. 270/1999 ed e' stata poi ammessa alla procedura
di amministrazione straordinaria con decreto del Tribunale di Ferrara
in data 5/10 luglio 2007 ai sensi dell'art. 30  D.Lgs.  n.  270/1999,
previo parere favorevole del  competente  Ministero  delle  Attivita'
Produttive  (di  seguito  la  "Procedura").  La  Procedura  e'  stata
rubricata presso il Tribunale di Ferrara al n. 1/2007. 
  1.2. Con decreto ministeriale in  data  18  luglio  2007  e'  stato
nominato Commissario Straordinario il Dott.  Gianluca  Soffritti  (di
seguito il "Commissario"), mentre con decreto in data 2  agosto  2007
sono stati nominati quali membri  del  Comitato  di  Sorveglianza  il
Dott. Antonio Lirosi (presidente), il Dott. Andrea  Costa  (esperto),
la Dott.ssa Cecilia  Lamaro  (esperto),  la  Cassa  di  Risparmio  di
Ferrara  S.p.A.  (creditore)  e  Unicredit  Banca  d'Impresa   S.p.A.
(creditore). 
  1.3. Successivamente, in data 17 maggio  2015,  il  Commissario  ha
pubblicato un bando per la ricerca  di  potenziali  interessati  alla
presentazione di una proposta di concordato fallimentare migliorativa
di quella pendente presentata da un terzo soggetto, al quale  Blu  ha
partecipato presentando la propria proposta nei termini assegnati. 
  1.4. Nelle more sono intervenuti alcuni fatti che hanno indotto gli
Organi della Procedura  a  sospendere  temporaneamente  la  procedura
concordataria in corso. 
  1.5. Con comunicazione a mezzo PEC inviata in data 10 gennaio  2017
ai precedenti offerenti, il Commissario ha invitato Blu  a  formulare
una nuova proposta di concordato fallimentare, che la  Proponente  ha
depositato nel termine assegnato del 10 aprile 2017. 
  1.6. Con lettera in data 19 luglio 2017, tuttavia,  il  Commissario
ha comunicato a Blu che la sua proposta, benche' fosse stata  l'unica
presentata nel termine assegnato, non  era  stata  ritenuta  aderente
alle condizioni di gara previste, mandando  conseguentemente  deserta
la  gara  stessa.  Il  Commissario,  su  conforme  provvedimento  del
Ministero, ha, quindi, comunicato a Blu l'indizione di una  nuova  ed
ultimativa procedura competitiva, con termine per la presentazione di
proposte concordatarie al 2 ottobre 2017, il  tutto  alle  condizioni
individuate nel nuovo invito (di seguito l'"Invito"). 
  1.7.  La  scrivente  Blu  ha  svolto  un  aggiornamento  della  due
diligence sugli aspetti principali della Procedura,  con  particolare
riferimento agli eventi occorsi  successivamente  alla  presentazione
della precedente proposta, e ha quindi depositato - entro il  termine
indicato del 2 ottobre 2017 e con le modalita' previste dall'Invito -
una proposta di concordato  fallimentare  ai  sensi  degli  artt.  78
D.Lgs. n. 270/1999 e 214 L.F. (di seguito la "Proposta"). 
  1.8. Con decreto assunto ai sensi degli artt. 78 D.Lgs. n. 270/1999
e 214 L.F. in data 11 giugno 2018 (Doc. 2 - di  seguito  il  "Decreto
Autorizzativo"), e comunicato a Blu a mezzo  PEC  in  pari  data,  il
Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto dei pareri  favorevoli
espressi dal Commissario e dal Comitato di  Sorveglianza  e  rilevato
che la proposta di Blu e' conforme all'Invito,  nonche'  maggiormente
conveniente per i creditori concorsuali  rispetto  alla  prosecuzione
della Procedura, ha autorizzato la Proponente a presentare avanti  al
Tribunale di Ferrara la Proposta, onde richiederne l'omologazione  ai
sensi dell'art. 214 L.F.; il tutto nei termini ed alle condizioni  di
cui al Decreto Autorizzativo. 
  1.9.  Preme  infine  precisare  che  i  dati  indicati  sono  stati
comunicati  dalla  Procedura  alla  scrivente  e,   salvo   che   sia
diversamente indicato nella presente Proposta,  si  riferiscono  alla
data del 2 ottobre 2017. 
  2. IL PASSIVO DELLA PROCEDURA 
  2.1.  I  crediti  ammessi  allo  stato  passivo  aggiornato   della
Procedura (di seguito  lo  "Stato  Passivo")  ammontano  ai  seguenti
importi  (cosi'  come  indicati  dal  Commissario,  ivi  inclusa   la
variazione di cui alla comunicazione in data 29 settembre 2017 e  qui
prodotta sub Doc. 3): 
  Crediti privilegiati generali € 2.258.207,10 
  Fondo Interessi e rivalutazione sui crediti  privilegiati  generali
(stima) € 230.000,00 
  Credito privilegiato speciale ex art. 46  del  D.Lgs.  14  novembre
2016, n. 223 € 180.000,00 
  Credito ipotecario inclusi interessi € 2.780.790,30 
  TOTALE PRIVILEGIO AMMESSO € 5.448.997,40 
  Crediti chirografari (incluse  insinuazioni  ex  art.  70  L.F.)  €
26.277.025,05 
  TOTALE CHIROGRAFO AMMESSO € 26.277.025,05 
  2.2.  Per  quanto  concerne  gli  interessi  e   la   rivalutazione
monetaria, si e' scelto di inserire un fondo stimato, da considerarsi
quale importo massimo, ritenuto in ogni caso capiente. La Proponente,
in fase di  esecuzione  della  Proposta,  si  riserva  di  verificare
puntualmente le singole domande di ammissione allo stato passivo ed i
relativi provvedimenti assunti dal Giudice Delegato,  onde  accertare
nel  dettagli  quali  creditori  abbiano  diritto  a  percepire   gli
interessi e  la  rivalutazione  monetaria,  tenuto  anche  conto  del
provvedimento emesso dal Giudice Delegato e riportato in  calce  allo
stato passivo medesimo, che testualmente recita "il  GD  dispone  che
per quanto riguarda i crediti di cui alle domande dalla n. 1 alla  n.
364  relative  ai  crediti  derivanti  da   lavoro   subordinato   la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali, se  richiesti  e  nei
limiti  della  domanda,  siano   riconosciuti   [...]"   (nostre   le
evidenziazioni). 
  2.3. L'importo indicato come privilegio speciale  corrisponde  alla
reale capienza del privilegio, al netto delle spese specifiche  e  di
quota spese generali, cosi' come comunicato dal  Commissario,  tenuto
conto che i beni a cui afferiva tale  privilegio  sono  stati  a  suo
tempo alienati unitamente all'azienda della BBS Riva S.p.A. 
  2.4. Il credito ipotecario si riferisce all'insinuazione di un pool
di banche composto da Efibanca S.p.A. (poi Banco Popolare  S.p.A.  ed
ora Banco BPM S.p.A., quale capofila, con  quota  30%),  Mediocredito
Fondiario Centroitalia S.p.A. (ora Nuova Banca delle Marche S.p.A. su
mandato della Rev Gestione Crediti S.p.A., con  quota  30%)  e  Banca
Antoniana Popolare Veneta S.p.A.  (ora  Monte  dei  Paschi  di  Siena
S.p.A., con quota 40% -  di  seguito  le  tre  banche  sono  definite
congiuntamente il  "Pool"),  che  vanta  un'ipoteca  di  primo  grado
iscritta sull'immobile industriale facente  parte  dell'attivo  della
Procedura (e di cui si dira' infra). 
  2.5. L'importo di € 26.277.025,05 e' indicato al netto  di  crediti
postergati ammessi al passivo per €  7.391.140,60,  che,  proprio  in
quanto postergati, non  potranno  trovare  soddisfazione  alcuna  ne'
nell'ambito  della  Procedura,  ne'  nella  presente  Proposta,  come
espressamente confermato dal Commissario.  Per  tali  ragioni  e  per
semplicita' di calcolo si e' quindi ritenuto  di  non  indicarli  nel
fabbisogno concordatario. 
  2.6. Oltre agli importi indicati in Stato Passivo, ad oggi  risulta
pendente avanti  alla  Suprema  Corte  di  Cassazione  una  causa  di
opposizione allo stato  passivo,  dopo  che  i  primi  due  gradi  di
giudizio hanno respinto la domanda avanzata dal preteso creditore. Si
tratta, in sintesi, di una domanda di insinuazione al passivo in  via
prededucibile presentata da Trafigura A.G. per € 418.031,20 a  fronte
di asseriti danni patiti da un inadempimento di BBS Riva S.p.A. ad un
contratto successivo all'apertura  della  Procedura.  La  domanda  e'
stata respinta, nei primi gradi di giudizio, anche perche' presentata
oltre il termine annuale massimo previsto dall'art. 101 L.F. 
  2.7. Infine, per fornire un quadro esaustivo delle occorrenze della
Procedura, devono essere aggiunti  anche  i  debiti  contratti  dalla
massa  e,  quindi,  da  riconoscersi  in  prededuzione,  relativi  al
compenso del Commissario, dei legali  e  dei  consulenti  incaricati,
alle spese di procedura (tra cui, in particolare, vanno annoverati  i
costi di ultimazione della bonifica dell'immobile industriale di  cui
si dira' infra), nonche'  agli  ulteriori  costi  di  chiusura  della
Procedura, il cui importo viene indicato, con una stima dei  costi  a
chiudere fino al 31 dicembre 2017 sulla  base  di  quanto  comunicato
dallo stesso Commissario, nell'importo complessivo massimo stimato di
€ 480.233,98 (compresi accessori di  legge).  L'importo  indicato  e'
calcolato partendo dalle originarie spese stimate dal Commissario per
tutta l'annualita' 2017 in € 600.000,00 (oltre accessori  di  legge),
alle quali sono stati detratti i costi gia' sostenuti  al  31  agosto
2017 (cosi' come comunicati dal Commissario). 
  2.8. Il fabbisogno stimato per le spese in prededuzione si  reputa,
quindi,  piu'  che  capiente,  basandosi  su  stime  effettuate   dal
Commissario e viepiu' comprendendo un ulteriore  fondo  rischi  di  €
60.000,00, destinato a far fronte ad eventuali altre spese impreviste
che si dovessero rendere necessarie e che  siano  poi  effettivamente
sostenute. 
  2.9.  In  considerazione  di  tutto  quanto  sopra   indicato,   il
fabbisogno  finale  della  Procedura,  comprensivo  delle  spese   in
prededuzione  e  delle  opposizioni  pendenti,  puo'   essere   cosi'
indicato: 
  Spese stimate di procedura in prededuzione  (inclusi  accessori  di
legge) € 480.233,98 
  Prededuzione in opposizione € 418.031,20 
  Privilegio  ammesso   (inclusi   interessi   e   rivalutazione)   €
5.448.997,40 
  Chirografo ammesso € 26.277.025,05 
  TOTALE DEBITI DELLA PROCEDURA € 32.624.287,63 
  3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA 
  3.1. Passando ora all'esame dell'attivo, si evidenzia che  esso  e'
composto essenzialmente da tre voci: l'immobile industriale  sito  in
RO Ferrarese (FE) e catastalmente identificato  come  segue:  Catasto
Fabbricati del Comune di RO Ferrarese, foglio 37, mappale 98 sub 6  e
Catasto Terreni del Comune di RO Ferrarese, foglio  37,  mappale  161
(di seguito l'"Immobile"); alcune cause di  revocatoria  fallimentare
intentate nei confronti di istituti bancari e  dei  crediti  fiscali,
oltre  ovviamente  alle  liquidita'  disponibili  sui   conti   della
Procedura. 
  3.2. In primo luogo, preme soffermarsi sull'Immobile, costituito da
alcuni estesi fabbricati industriali siti in Ro  Ferrarese  e  da  un
attiguo  terreno  agricolo.  Su  tale  cespite  insiste  la  garanzia
ipotecaria del Pool per un credito, comprensivo di  interessi,  di  €
2.780.790,30. 
  3.3.  L'Immobile,  tenuto  conto  della  cessazione  dell'attivita'
aziendale, e' stato periziato  nel  dicembre  2011  dal  Geom.  Paolo
Minghini,  incaricato  dalla  Procedura,   per   un   valore   di   €
1.770.000,00. Si  evidenzia  pero'  che  successivamente  sono  stati
sostenuti dalla Procedura  notevoli  costi  di  bonifica  per  ben  €
1.209.375,04, oltre IVA. 
  La Procedura, avendo gia' sostenuto la quasi totalita' dei costi di
bonifica,  ha  quindi  indetto   diverse   aste   per   l'alienazione
dell'Immobile, tutte andate deserte, con la  conseguenza  che,  viste
anche le notevoli  spese  specifiche  sostenute,  e  come  meglio  si
illustrera' infra, la garanzia ipotecaria gravante sull'Immobile deve
ormai considerarsi integralmente incapiente, circostanza questa  piu'
volte confermata anche per iscritto dallo stesso Commissario. 
  3.4. La  seconda  voce  maggiormente  rilevante  dell'attivo  della
Procedura e' costituita  da  n.  3  azioni  revocatorie  fallimentari
promosse nei confronti di istituti bancari, le  quali  pendono  tutte
avanti alla Suprema Corte di  Cassazione,  dopo  esiti  di  carattere
differente nei precedenti gradi di giudizio. 
  Piu' precisamente, si tratta dei seguenti giudizi. 
  La causa avverso al Banco Popolare S.p.A. (ora Banco BPM S.p.A.) si
e' conclusa in appello con la  condanna  della  Banca  al  versamento
della somma complessiva di € 1.174.239,60 (Detta somma, come si avra'
modo di meglio precisare infra, e' stata provvisoriamente corrisposta
dalla Banca alla Procedura, con riserva di ripetizione all'esito  del
giudizio di legittimita'), con integrale riforma  della  sentenza  di
primo grado  che  aveva  invece  completamente  respinto  le  domande
formulate dalla Procedura (Avverso al Banco Popolare  S.p.A.  pendeva
altresi' un'altra causa revocatoria, conclusasi con la condanna della
Banca in grado di appello al pagamento della somma di  €  267.136,02,
comprensiva di interessi e spese, a  fronte,  pero',  di  un  petitum
originario ben superiore e pari  ad  €  747.155,98.  La  sentenza  di
secondo grado non e' stata impugnata  nel  termine  di  legge  ed  e'
quindi passata in giudicato. La somma di € 267.136,02 e'  gia'  stata
corrisposta dalla Banca ed  e'  quindi  ricompresa  nelle  liquidita'
della Procedura). 
  3.5. La causa contro Banca Popolare di Ravenna  S.p.A.  (ora  Banca
Popolare dell'Emilia Romagna) ha avuto, invece, un  decorso  opposto.
Il primo grado di giudizio si  e'  concluso  con  la  condanna  della
convenuta alla corresponsione della somma di € 721.695,49 a fronte di
un maggior petitum di € 1.586.434,09, mentre il giudizio  di  appello
ha riformato la sentenza di primo  grado  ed  ha  quindi  interamente
respinto le pretese della Procedura. La causa pende ora  avanti  alla
Suprema Corte di Cassazione. 
  3.6. Infine, la causa promossa contro Monte  dei  Paschi  di  Siena
S.p.A. per il notevole importo di € 2.550.412,47 si  e'  conclusa  in
secondo grado con la condanna della Banca alla  corresponsione  della
somma di € 1.842.399,68 (Anche tale somma e'  stata  versata  da  MPS
alla Procedura, ma non e' allo stato disponibile, in quanto  soggetta
a restituzione in caso  di  cassazione  della  sentenza  di  appello)
(comprensiva di interessi e spese), con  riforma  della  sentenza  di
primo grado, che, invece, aveva interamente respinto la domanda della
Procedura.  La  causa  pende  ora  avanti  alla  Suprema   Corte   di
Cassazione. 
  3.7. Dalla sommaria descrizione delle  cause  sopra  svolta  appare
evidente la forte  alea  che  esse  comportano,  come  confermano  le
notevoli oscillazioni delle pronunce rese dai diversi Giudici.  Tutte
le tre cause ancora pendenti hanno, infatti, avuto esiti opposti  nei
due gradi di giudizio:  in  un  caso  con  sentenza  di  primo  grado
favorevole  alla  Procedura  e  pronuncia  di   appello   interamente
favorevole alla Banca (revocatoria Banca Popolare di Ravenna);  negli
altri due casi il decorso e' stato diametralmente opposto. 
  Inoltre, le sentenze emesse - sia  nelle  cause  pendenti,  sia  in
quelle ormai definite - anche quando favorevoli alla Procedura, hanno
ridotto in maniera significativa gli importi revocabili. 
  3.8. Nel valutare in via estimativa il valore di detto  contenzioso
revocatorio occorre, quindi, considerare i non trascurabili  elementi
di alea connaturati a tale tipologia di cause e, in  particolare,  la
complessita' delle questioni giuridiche sottese  alle  singole  liti,
nonche' la mutevolezza degli orientamenti della giurisprudenza, tanto
in ordine ai presupposti soggettivi, quanto ai  requisiti  oggettivi;
mutevolezza, peraltro, testimoniata dalle diverse sentenze emesse nei
vari giudizi. 
  A cio' si aggiunga che la quasi totalita' delle  banche  convenute,
oltre ad aver rilevato la supposta assenza  dell'elemento  soggettivo
di cui all'art. 67 L.F., ha sollevato numerose eccezioni anche  sotto
il profilo oggettivo, nonche' eccezioni di natura  processuale,  che,
nel caso della causa avverso alla Banca  Popolare  di  Ravenna,  sono
state accolte. 
  Bisogna,  infine,  tener  conto  dei  tempi  di  definizione  delle
predette cause,  che,  considerate  le  ben  note  tempistiche  della
Suprema Corte, possono stimarsi in almeno 3/4 anni. Nella valutazione
del  contenzioso  revocatorio  dovra',  quindi,  considerarsi   anche
l'attualizzazione degli importi dei quali la Proponente garantira' ai
creditori l'incasso immediato a  fronte,  invece,  di  un'aspettativa
aleatoria  ed  assai  differita  nel  tempo,  nonche'  le  spese   in
prededuzione - non ultimo l'IMU  sull'immobile  che  ammonta  ad  una
media di ben oltre € 20.000,00 annui - che maturerebbero in  caso  di
prosecuzione della Procedura ancora per diversi anni. 
  3.9. Pertanto, le cause revocatorie intentate nei  confronti  delle
banche, alle quali si riferisce buona  parte  dell'attivo  ancora  da
realizzare, paiono presentare ampi margini di incertezza, a fronte di
costi  per  spese  legali  sicuramente  ragguardevoli  e   di   tempi
certamente lunghi. 
  3.10. Per completare la descrizione  dell'attivo  della  Procedura,
bisogna infine considerare la sussistenza di alcuni crediti fiscali e
previdenziali, ammontanti, secondo quanto riferito dal Commissario, a
poco piu' di € 1 milione per crediti IVA ed € 116.883,00 per  crediti
previdenziali. Questi ultimi, come da parere reso alla Procedura  dal
professionista incaricato (Ci si riferisce al parere  della  Dott.ssa
Paola Bovolenta reso in data 1 luglio 2015 e qui allegato quale  Doc.
4.),  risultano  compensabili  con  il  maggior   credito   insinuato
dall'INPS  al  passivo,  mentre  i  crediti   IVA   dovranno   essere
presumibilmente  ceduti  a  terzi  ad  un  prezzo   che,   con   ogni
probabilita',  sara'  significativamente  inferiore  al  loro  valore
nominale. 
  3.11. Le disponibilita' liquide della Procedura  alla  data  del  6
settembre 2017 ammontano, come riferito dal Commissario,  all'importo
complessivo di € 5.420.940,04, con  la  precisazione,  tuttavia,  che
tale somma include quanto versato  con  riserva  di  ripetizione  dal
Banco Popolare S.p.A. (ora Banco BPM S.p.A.) e dal Monte  dei  Paschi
di Siena S.p.A. all'esito del secondo grado delle  cause  revocatorie
che li vedono coinvolti, attualmente oggetto di gravame  avanti  alla
Suprema Corte di Cassazione. Dette somme ammontano rispettivamente ad
€ 1.174.239,60 per il Banco BPM ed € 1.842.399,68 per MPS e  dovranno
quindi accantonarsi perche' passibili di ripetizione in caso di esito
sfavorevole alla Procedura dei predetti giudizi. 
  La Liquidita' effettivamente disponibile  per  la  Procedura,  alla
data del 6 settembre 2017, ammonta pertanto alla  minor  somma  di  €
2.404.300,76. 
  4. LA PROPOSTA CONCORDATARIA DI BLU 
  4.1. Tutto cio' premesso e considerato, Blu, sulla  base  dei  dati
ricevuti dal  Commissario  e  conformemente  a  quanto  previsto  dal
Decreto Autorizzativo, formula la  seguente  Proposta  di  concordato
fallimentare senza suddivisione dei creditori in classi, ai  sensi  e
per gli effetti di cui agli artt. 78 D. Lgs. n. 270/1999, 124  e  214
L.F. 
  4.2. I termini della Proposta sono i seguenti: 
  a) pagamento integrale, come per legge, e previa loro liquidazione,
degli importi in prededuzione stimati per le spese di Procedura e gli
ulteriori costi  e  spese  di  chiusura,  per  l'importo  complessivo
massimo di € 480.233,98 (inclusi accessori di legge); 
  b) pagamento integrale del creditore Trafigura  A.G.  a  condizione
che esso venga ammesso al passivo in via prededucibile, con  sentenza
passata in giudicato, all'esito dell'opposizione allo  stato  passivo
pendente avanti alla Suprema Corte di Cassazione, per  complessivi  €
418.031,20 (o la diversa minor somma ammessa); 
  c) pagamento integrale dei crediti  privilegiati  generali  ammessi
per complessivi € 2.258.207,10 (Come sopra evidenziato, il  creditore
INPS  verra'  soddisfatto,  per  la  quota  corrispondente,  mediante
compensazione con il controcredito  vantato  dalla  Procedura  per  €
116.883,00)  in  linea  capitale,  oltre  interessi  e  rivalutazione
monetaria se effettivamente dovuti e, comunque,  nel  limite  massimo
del fondo appostato di € 230.000,00; 
  d) pagamento del credito privilegiato speciale nella  misura  della
capienza dei beni su cui insiste il privilegio, cosi' come comunicata
dal Commissario a seguito della vendita a suo tempo  intervenuta,  al
netto delle spese, per complessivi € 180.000,00; 
  e) pagamento dei creditori chirografari,  ivi  incluso  il  credito
ipotecario  degradato  per  incapienza   del   relativo   privilegio,
ammontanti a nominali complessivi € 29.057.815,35, nella  misura  del
6% e, quindi, per totali € 1.743.468,92. 
  4.3. I creditori della Procedura verranno tutti  assolti,  per  gli
importi  ivi  indicati,  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di
Omologazione  Definitiva,  cosi'  come  previsto  dall'Invito  e  dal
Decreto Autorizzativo. 
  4.4.  Qualora  alla  data  di  Omologazione  Definitiva  i  crediti
relativi alle spese di Procedura di cui alla lettera a)  non  fossero
ancora stati liquidati dal  Giudice  Delegato  e  dal  Tribunale,  il
decorso del suindicato termine di 30  (trenta)  giorni  per  il  loro
assolvimento si intendera' automaticamente prorogato a partire  dalla
data  dei  provvedimenti  di  liquidazione  delle  predette  spese  e
limitatamente agli importi che verranno effettivamente liquidati  dai
rispettivi Organi della Procedura. 
  4.5. Infine, qualora alla data di Omologazione Definitiva la  causa
di opposizione allo stato passivo  promossa  da  Trafigura  A.G.  non
fosse ancora stata definita, l'eventuale pagamento della somma dovuta
avverra' entro 30 (trenta) giorni dal passaggio  in  giudicato  della
sentenza che avra' riconosciuto in tutto o in  parte  il  diritto  di
credito vantato da Trafigura A.G. 
  4.6. In ragione di quanto sopra si riporta il seguente 
  Prospetto sintetico del fabbisogno del concordato fallimentare (per
semplicita' di consultazione, il predetto  prospetto  viene  altresi'
prodotto quale Doc. 5.) 
  PASSIVO 
  Spese stimate per la Procedura (100%) € 480.233,98 
  Opposizione Trafigura A.G. (100%) € 418.031,20 
  Crediti privilegiati generali ammessi (100%) € 2.258.207,10 
  Fondo interessi e rivalutazione su  crediti  privilegiati  generali
(100%) € 230.000,00 
  Credito privilegiato speciale capiente (100%) € 180.000,00 
  Crediti  chirografari  incluso   ipotecario   incapiente   (6%)   €
1.743.468,92 
  TOTALE € 5.309.941,20 
  Dedotta la liquidita' disponibile pari a 2.404.300,76 
  Apporto netto dell'Assuntore € 2.905.640,44 
  4.7. La Proponente, quindi, rendera'  disponibile  alla  Procedura,
entro 30  (trenta)  giorni  dall'Omologazione  Definitiva,  la  somma
omnicomprensiva massima (arrotondata) di  €  2.906.000,00,  onde  far
fronte agli impegni presi in forza della presente Proposta, affinche'
l'esecuzione  del  concordato  oggetto  della  presente  Proposta  e,
quindi, i relativi pagamenti  ai  creditori  vengano  effettuati  dal
Commissario, cosi' come previsto dall'Invito. 
  Piu' precisamente, per l'esecuzione  della  presente  Proposta,  il
Commissario potra' utilizzare le somme gia' presenti sul conto  della
Procedura, ivi inclusi i versamenti  provvisoriamente  effettuati  da
Banco BPM S.p.A. e MPS S.p.A.,  la  cui  restituzione  alle  predette
banche in caso di esito negativo  delle  cause  revocatorie  pendenti
sara' a carico della Blu, quale assuntore, e sara' comunque garantita
dalla fideiussione rilasciata dalla  Proponente,  cosi'  come  meglio
indicato al successivo paragrafo 4.8. 
  4.8.  Secondo   quanto   previsto   dall'Invito   e   dal   Decreto
Autorizzativo, Blu ha gia' consegnato al Commissario una fideiussione
bancaria a prima richiesta emessa  da  Banca  Ifis  S.p.A.  a  totale
garanzia dell'impegno concordatario di €  2.906.000,00  (che  qui  si
produce in copia sub Doc. 6 - di seguito la "Fideiussione"). 
  La  fideiussione  manterra'  i  suoi  effetti  sino   all'integrale
soddisfo dei creditori, conseguente alla definitivita' del decreto di
omologazione del concordato, e, comunque, sino  alla  definizione  di
tutti i contenziosi pendenti con sentenza  passata  in  giudicato  od
accordo transattivo, al fine  di  garantire  eventuali  obblighi  che
dovessero derivare alla  Procedura  dall'esito  di  tali  contenziosi
(i.e. somme da restituire  in  caso  di  riforma  delle  sentenze  di
appello favorevoli alla Procedura, spese legali, insinuazioni ex art.
70 L.F. da parte delle banche revocate, accoglimento della domanda di
insinuazione al passivo promossa  da  Trafigura  A.G.  ecc.).  Resta,
tuttavia,   inteso   che   l'importo   della   fideiussione    dovra'
progressivamente ridursi  in  ragione  dei  pagamenti  effettuati  in
adempimento  della  presente  Proposta  e/o  della  definizione,   in
qualsiasi modo, dei giudizi pendenti. 
  4.9. La  responsabilita'  della  Proponente  e'  limitata  ai  soli
crediti che, alla data del 20 giugno  2018,  data  corrispondente  al
deposito della presente Proposta avanti al  competente  Tribunale  di
Ferrara  (di   seguito   la   "Data   di   Deposito"),   risulteranno
definitivamente ammessi allo Stato Passivo o che saranno  oggetto  di
domande tardive od opposizioni allo Stato Passivo pendenti alla  Data
di Deposito, cosi' come previsto dall'ultimo capoverso dell'art.  124
L.F. 
  Resta, pertanto, espressamente inteso che  l'Assuntore  non  assume
alcun impegno, ne' sara' in ogni caso responsabile,  relativamente  a
tutti quei crediti dei quali dovesse eventualmente  essere  richiesta
l'ammissione al passivo in forza di atti di  opposizione  allo  stato
passivo ex art. 98 L.F. e/o di domande di  insinuazione  ultratardiva
ex art. 101, comma 4 L.F., avanzate in data successiva alla  Data  di
Deposito. 
  4.10. Laddove emergessero importi in prededuzione e/o in privilegio
inferiori  rispetto  a  quelli  stimati  nella   presente   Proposta,
l'eventuale eccedenza rimarra' acquisita a favore  della  Proponente;
mentre, nel denegato (ed alquanto improbabile) caso in cui  dovessero
risultare dovuti importi superiori a quanto  stimato  dalla  presente
Proposta, la percentuale di  soddisfacimento  al  ceto  chirografario
verra'  corrispondentemente  ridotta,  onde  lasciare  inalterato  il
complessivo impegno dell'Assuntore. 
  4.11. In aderenza a quanto previsto dall'art. 136, comma 2  L.F.  e
conformemente alle previsioni del  Decreto  Autorizzativo,  le  somme
eventualmente  dovute  a  creditori  che  risultassero   irreperibili
saranno depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato. 
  4.12. La  Proponente  richiede  che,  a  decorrere  dalla  Data  di
Deposito  e  sino  all'Omologazione  Definitiva,  ogni  attivita'  di
liquidazione dell'attivo (con la sola eccezione per l'Immobile di cui
infra), salva ovviamente la gestione ordinaria del contenzioso, venga
sospesa, fermo restando che eventuali accordi transattivi relativi ai
giudizi pendenti dovranno essere conclusi con l'accordo  anche  della
Proponente, tenuto conto che la presente Proposta e' stata  formulata
sulla   base   della    situazione    attuale    sopra    illustrata.
Conseguentemente, la prosecuzione  delle  attivita'  di  liquidazione
dell'attivo comporterebbe il  mutamento  oggettivo  della  situazione
economica della Procedura e, quindi, della Proposta. 
  Per quanto concerne l'Immobile l'Assuntore,  invece,  richiede  che
l'attivita' di liquidazione sia proseguita, con lo svolgimento  della
procedura  competitiva  indetta  con  provvedimento  contestuale   al
Decreto Autorizzativo sulla  base  di  un'offerta  di  acquisto  gia'
ricevuta  dal  Commissario  e,  conseguentemente,  con  l'alienazione
dell'Immobile  al  miglior  offerente  (o,  in  mancanza  di  offerte
migliorative, all'originario offerente). 
  4.13. A decorrere dall'Omologazione Definitiva la  Procedura  sara'
integralmente e definitivamente liberata dalle obbligazioni di cui la
Proponente si rendera' Assuntore, ai sensi della presente Proposta. 
  4.14. All'Omologazione Definitiva, quale effetto del  provvedimento
definitivo di omologa, tutto l'attivo della  Procedura  (con  l'unica
eccezione dell'Immobile) verra' trasferito in favore  dell'Assuntore.
Per tale attivo si intendono tutti i beni mobili, i rapporti, nessuno
escluso,  i  crediti  di  qualsiasi  natura  (ivi   compresi   quelli
tributari) vantati dal Fallimento verso  terzi,  la  cessione,  cosi'
come previsto  dall'ultimo  comma  dell'art.  124  L.F.,  di  ogni  e
qualsiasi azione (in particolare - ma non in via esaustiva - tutte le
cause  per  revocatoria  fallimentare  previamente  autorizzate   dal
Giudice  Delegato,  ed  attualmente  pendenti   o   anche   solamente
autorizzate dallo stesso, cosi' come le cause per recupero  crediti),
nonche' di ogni altro diritto e/o eccezione (anche  relativamente  ad
estinzione di obbligazioni per qualsiasi legittima causa)  e/o  altra
ragione creditoria  a  qualsivoglia  titolo  vantati/vantabili  dalla
stessa Procedura verso  terzi,  creditori  compresi  e  con  la  sola
eccezione dell'Immobile, come espressamente  richiesto  al  paragrafo
4.12. 
  Con riferimento alle disponibilita'  liquide  della  Procedura,  si
precisa che le stesse (cosi' come altre  eventuali  somme  o  diritti
che, anche conseguentemente a  transazioni  condivise,  la  Procedura
dovesse   acquisire   all'attivo    anteriormente    all'Omologazione
Definitiva) non rientrano nel residuo attivo che, per  effetto  della
definitiva omologazione della presente proposta concordataria,  sara'
trasferito all'Assuntore  all'Omologazione  Definitiva.  La  predetta
liquidita', infatti, rimarra' nella disponibilita'  del  Commissario,
verra' utilizzata per il pagamento dei creditori concorsuali ai sensi
della  presente  Proposta   e   verra'   successivamente   trasferita
all'Assuntore solamente  nella  misura  eventualmente  eccedente  gli
obblighi di cui alla presente Proposta. 
  Piu' precisamente, come evidenziato al paragrafo 4.7. che  precede,
il Commissario potra' utilizzare, per  l'adempimento  della  presente
Proposta e fino al limite dell'impegno complessivo dell'Assuntore, le
liquidita' ad  oggi  presenti  sui  conti  della  Procedura  (i.e.  €
5.420.940,04 o  la  diversa  somma  che  risultera'  all'Omologazione
Definitiva). L'eventuale obbligo di restituzione delle somme  versate
solamente in via provvisoria da Banco  BPM  S.p.A.  e  MPS  S.p.A.  e
l'eventuale pagamento del debito verso Trafigura A.G.  all'esito  del
giudizio di legittimita' saranno, infatti,  garantiti  dalla  Blu  in
forza  della  fideiussione  bancaria  dalla  stessa   prestata,   con
conseguente   integrale   liberazione   della   Procedura   da   ogni
obbligazione. 
  Con  riferimento  poi  ai  crediti  tributari,   si   precisa   che
l'Assuntore,  per  effetto  della   definitiva   omologazione   della
Proposta, acquisira' direttamente tali crediti, ferma la facolta'  di
cederli a soggetti terzi. A tal fine, si richiede fin da ora  che  il
decreto  di   omologazione   della   Proposta   contenga   l'espressa
autorizzazione, da parte degli Organi della Procedura, a cedere detti
crediti a terzi non appena essi verranno  esposti  a  rimborso  nelle
relative dichiarazioni periodiche ed anche qualora,  all'epoca  della
presentazione delle suddette dichiarazioni, la  Procedura  risultasse
gia' chiusa. 
  4.15. Con specifico riguardo alla cessione delle  azioni  intentate
dalla Procedura, la Proponente dichiara espressamente di  liberare  -
sempre con effetto a decorrere  dalla  Data  di  Definitivita'  -  la
Procedura da ogni e qualsiasi eventuale  effetto  pregiudizievole,  a
qualunque titolo conseguente  alle  medesime  azioni.  La  Proponente
riconosce altresi' di non assumere, per  effetto  della  cessione  in
proprio favore delle predette azioni, ne' la veste di sostituto,  ne'
quella di successore processuale della Procedura,  ma  di  subentrare
nei relativi giudizi in forza di successione a titolo particolare nel
diritto controverso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  111,
comma 1, c.p.c. (Cosi' come stabilito dalla sentenza della  Corte  di
Cassazione n. 4766 del 28 febbraio 2007). 
  La Proponente da', infine, espressamente atto che, in caso di esito
favorevole delle azioni cedute  dalla  Procedura,  la  stessa  agira'
direttamente nei confronti della parte soccombente  per  ottenere  il
pagamento dell'importo  revocato  o  comunque  oggetto  di  condanna,
sostituendosi alla Procedura e, per essa, al Commissario.  Parimenti,
sempre in caso  di  esito  favorevole  delle  azioni  di  revocatoria
fallimentare, la Proponente si obbliga fin da ora  a  soddisfare  gli
eventuali crediti che sorgeranno in capo alle  controparti  ai  sensi
dell'art. 70 L.F., ovviamente nella percentuale chirografaria del  6%
ed entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato delle relative
sentenze. 
  5. LA CONVENIENZA DELLA PRESENTE PROPOSTA 
  5.1. In merito, infine, alla convenienza della  presente  Proposta,
preme osservare che  l'attuale  situazione  della  Procedura,  pur  a
distanza di 10 anni  dalla  sua  apertura,  rimane  assai  incerta  e
mantiene alcune peculiarita' che pare opportuno sottolineare, al fine
anche di ben rappresentare nel suo insieme la presente Proposta. 
  5.2. Ci si riferisce al  fatto  che  le  uniche  poste  attive  che
potrebbero consentire un soddisfacimento  del  ceto  creditorio  sono
costituite, come gia' detto, dalle cause di revocatoria fallimentare,
le cui vicende, ancora tutte sub iudice dopo esiti alterni nei  primi
due gradi di giudizio,  appaiono  di  esito  assai  incerto;  nonche'
dall'Immobile, il quale, tuttavia, verra'  posto  in  asta  a  valori
considerevolmente ribassati rispetto a quelli individuati in  perizia
e che, in definitiva, e' stato fonte per  la  Procedura  di  notevoli
spese di bonifica e di mantenimento. 
  5.3. A fronte di un simile quadro, la prospettiva di  un  possibile
riparto, in misura  significativa  ed  a  favore  di  tutto  il  ceto
creditorio - oltre che fortemente aleatoria, in quanto possibile solo
in caso  di  esito  positivo  delle  azioni  revocatorie  -  andrebbe
comunque inevitabilmente a collocarsi su di  un  orizzonte  temporale
alquanto remoto (e non  di  mesi  ma  certamente  di  anni  ancora!),
poiche' connesso ai tempi necessariamente lunghi per l'esecuzione  di
un piano di liquidazione alternativo a quello qui rappresentato. 
  5.4. La rappresentata incertezza rende, quindi, ancor piu' evidente
la  convenienza  per  i   creditori   della   soluzione   prospettata
dall'Assuntore, in quanto essa garantisce loro l'incasso certo ed  in
tempi  assai  brevi,  oltreche'  integralmente  garantiti,   di   una
percentuale delle loro spettanze, vale a  dire  l'integrale  soddisfo
delle spese in prededuzione, del privilegio generale ed il  pagamento
del chirografo (incluso il credito ipotecario interamente  degradato)
nella  misura  del  6%;  il  tutto   per   un   impegno   complessivo
dell'Assuntore pari alla ragguardevole cifra di € 5.309.941,20,  che,
al netto delle liquidita' disponibili, assomma  al  notevole  apporto
netto da parte dell'Assuntore di € 2.905.640,44. 
  A tale somma si aggiungera' il  realizzo  dell'Immobile,  che,  con
ogni  probabilita',  verra'  alienato   dalla   Procedura   all'esito
dell'instauranda procedura competitiva di vendita, che verra' a breve
promossa sulla  base  di  un'offerta  d'acquisto  presentata  e  pure
cauzionata,   con   conseguente   aumento   della   percentuale    di
soddisfacimento del ceto chirografario. 
  5.5. La convenienza della Proposta e' stata altresi' rilevata dallo
stesso Commissario,  che  nel  proprio  parere,  come  riportato  dal
Decreto   Autorizzativo,   ha   sottolineato   che   "la    soluzione
concordataria appare congrua atteso che l'apporto concordatario  pari
ad € 2.906.000,00 e' comunque migliorativo rispetto alle  ipotesi  di
prosecuzione della  liquidazione,  garantendo  la  definizione  della
procedura in un periodo di tempo inferiore con  risparmio  dei  costi
ulteriori (stimati variabili tra € 100 mila ed € 200 mila)". 
  5.6.   La   presente   Proposta,   ove   avesse   esito   positivo,
consentirebbe, quindi, alla Procedura un'agevole  e  pronta  chiusura
sulla base di percentuali di soddisfo a favore di tutti  i  creditori
superiori alle realistiche previsioni di  realizzo  dell'attivo,  con
l'ulteriore indubbio vantaggio di tempi certi, assai contenuti  oltre
che, come gia' detto, interamente garantiti. 
  5.7.  Preme,   inoltre,   sottolineare   un'ulteriore   circostanza
favorevole per i creditori concorsuali  commerciali,  concernente  il
recupero  dell'IVA  versata  e  non   percepita,   che,   a   seguito
dell'Omologazione Definitiva della Proposta, potra'  essere  ottenuto
attraverso l'emissione di nota  di  accredito  ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui all'art. 26 DPR n. 633/1972. 
  5.8. A parere della scrivente, quindi, non sussistono  dubbi  circa
la maggior  convenienza  della  presente  Proposta  per  i  creditori
rispetto alla prosecuzione della Procedura,  circostanza  questa  che
del  resto  ha  trovato   piena   conferma   al   termine   dell'iter
amministrativo, sia dai  pareri  favorevoli  del  Commissario  e  del
Comitato  di  Sorveglianza  che  dal  Mise  con  il  proprio  Decreto
Autorizzativo. 
  Tutto cio' premesso 
  BLU S.R.L. CON SOCIO UNICO,  come  sopra  rappresentata,  difesa  e
domiciliata, 
  ACCERTATO CHE 
  in conformita' al Decreto Autorizzativo ed in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 214, comma 2 L.F.. il Commissario abbia provveduto
a: 
  - dare pubblicita'  della  presente  Proposta  mediante  inserzione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e   mediante
deposito presso il competente Registro delle Imprese; 
  - comunicare la Proposta ai creditori ammessi  al  passivo  con  le
modalita' di cui all'art. 207, comma 4 L.F. 
  CHIEDE CHE 
  l'Ill.mo Tribunale di Ferrara voglia omologare la presente proposta
di concordato fallimentare relativa alla procedura di amministrazione
straordinaria della BBS Riva S.p.A. 
  Si allega copia dei seguenti documenti: 
  1. visura camerale di Blu S.r.l. con socio unico; 
  2. decreto autorizzativo del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
assunto in data 11 giugno 2018 e comunicato a  Blu  in  pari  data  a
mezzo PEC; 
  3. comunicazione della Procedura a Blu in data 29 settembre 2017; 
  4. parere reso dalla Dott.ssa Paola  Bovolenta  in  data  1  luglio
2015; 
  5. prospetto riepilogativo della proposta  concordataria  formulata
da Blu; 
  6. fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da Banca Ifis
S.p.A. a garanzia dell'impegno concordatario assunto da Blu. 
  Blu  dichiara  di  voler  ricevere  tutte  le  comunicazioni  e  le
notificazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi
di posta elettronica certificata: 
  francesco.beccariabalduzzi@milano.pecavvocati.it 
  luigi.pizzi@milano.pecavvocati.it 
  Con osservanza. 
  Milano - Ferrara, il 19 giugno 2018. 
  Avv. Francesco Beccaria Balduzzi 
  Avv. Luigi Pizzi" 

                    Il commissario straordinario 
                      dott. Gian Luca Soffritti 

 
TX18ABQ8107
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.