Decreto di asservimento coattivo ed occupazione temporanea - Prot. n. 10608 del 30/07/2018 Il Responsabile dell'Area Tecnica VISTO l'articolo 42 della Costituzione omissis; VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 omissis; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 omissis; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 omissis; VISTA la Determina del Comune di Monte San Biagio n. 2 dell'11/05/2018 di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio con accertamento della conformita' urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' ed indifferibilita' ed urgenza della Variante T.O.C. (Trivellazione orizzontale Controllata) in Localita' Pantano Grande al metanodotto "Benevento-Cisterna DN 500 (20") DP 64 bar"; VISTA l'istanza del 14/06/2018, registrata con protocollo n. 8452 del 14/06/2018, con la quale la Societa' Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI), ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 sexies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Monte San Biagio (LT) indicati nel piano particellare allegato all'istanza, l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare e l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare, con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete regionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, omissis; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52 sexies del Testo Unico, l'emanazione della citata Determina del Comune di Monte San Biagio n° dell'11/05/2018 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; RITENUTO che: il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 10 maggio 2023; - e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi della richiamata Determina del Comune di Monte San Biagio n° dell'11/05/2018; - le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartiene il comune di Monte San Biagio (LT) e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; DECRETA Articolo 1 A favore della Societa' Snam Rete Gas S.p.A. sono disposte la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in comune di Monte San Biagio (LT), interessati dal tracciato del metanodotto Benevento-Cisterna DN 500 (20") Dp 64 bar Variante T.O.C. in localita' Pantano Grande e riportati nel piano particellare con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. Articolo 2 L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: - la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' di circa metri 1 (uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 11,50 (undici e cinquanta) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' della Societa' Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi; Articolo 3 Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nei piani particellari delle Ditte proprietarie. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Societa' Snam Rete Gas S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La Societa' Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il Verbale di Immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico. Articolo 7 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (p.e.c. comune.montesanbiagio@pec.it) e per conoscenza alla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. (p.e.c. ingcos.cesud@pec.snam.it) l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la Societa' Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 (sessanta) giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: - ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; - non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52 nonies del Testo Unico; In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' beneficiaria comunichera' preventivamente alla Ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. Articolo 10 Per lo stesso periodo di 2 (due) anni, e' dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportata nel piano particellare allegato al presente decreto. Articolo 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 (sessanta) per il ricorso al TAR e di giorni 120 (centoventi) per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Elenco delle Ditte e dei terreni da asservire ed occupare temporaneamente in comune di Monte San Biagio: Ditta Raso Maria Gaetana foglio 29 particella 117; Ditta Di Vezza Teodorico e Marrocco Luisa foglio 29 particelle 748-750; Ditta Pecchia Romano, Marrone Maria foglio 29 particelle 607-453; Ditta Mele Michele foglio 28 particelle 166-252; Ditta De Felice Maria foglio 28 particella 165; Ditta Rizzi Agostino, Rizzi Angelina, Rizzi Cataldo, Rizzi Gerardo, Rizzi Giovanni, Rizzi Maria, Rizzi Rocco, Squizzano Giulia foglio 28 particella 173; Ditta Di Veglia Gemma, Raso Ichi, Raso Paolo, Raso Silvana foglio 28 particelle 60-61-62; Ditta Casale Silvano, Gallozzi Federico, Pernarella Daniele, Grossi Natalina, Polidoro Fernando, Sebastianella Pasquale foglio 28 particella 615; Ditta Amministrazione delle Bonifiche, D'Angelis Giuseppa, De Angelis Anna Maria, De Santis Carlo, De Santis Giulio Cesare foglio 28 particella 329; Ditta Mattei Marianna foglio 28 particella 69; Ditta Tullio Onorina, La Rocca Gilda foglio 28 particella 660; Ditta Minchella Oreste foglio 27 particelle 47-590; Ditta De Felice Pasqualina foglio 27 particelle 48-51-589; Ditta Contestabile Guglielmo, Vitti Luca, Vitti Luigi Giuseppe, Vitti Paolo, Vitti Piero foglio 27 particella 52; Ditta Orticelli Gina, Pernarella Cataldo foglio 27 particella 503; Ditta Pecchia Biagio foglio 27 particella 61; Ditta Iacovacci Italo, Mele Luigi, Palmisciano Lorella foglio 27 particelle 173-63-215-214-213-104; Ditta De Lellis Giulia foglio 27 particella 41; Ditta D'Angelis Giuseppa, De Angelis Anna Maria, De Santis Carlo, De Santis Giulio Cesare foglio 27 particella 39; Ditta Rizzi Biagio Luigi foglio 27 particella 89. Il responsabile dell'area tecnica arch. Tiziana Di Fazio TX18ADC8615