N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2018

Ordinanza del 20 marzo 2018 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di C.F.. Processo penale - Casellario giudiziale - Mancata previsione dell'eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. - Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"), artt. 5, comma 2, e 24. (18C00168) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 19-9-2018)

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