Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 ("Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (il "Regolamento Privacy") Lanterna Consumer (l'«Acquirente») comunica che in data 10 dicembre 2018 ha concluso con Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (l'«Originator» o «Creditis») un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del testo unico bancario. In virtu' di tale contratto, si comunica che in data 10 dicembre 2018 l'Acquirente ha acquistato pro soluto dall'Originator ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione a contratti di finanziamento («Contratti di finanziamento») stipulati dall'Originator con i propri clienti («Debitori»), ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute dai Debitori a titolo di rata o ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia beneficiario l'Originator e le somme ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di finanziamento di cui sia beneficiario l'Originator; e (iv) le garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli accessori a essi relativi, che al 7 dicembre 2018 (la «Data di valutazione») soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: 1. finanziamenti personali erogati a persone fisiche; 2. finanziamenti i cui Debitori siano una o piu' persone fisiche ed almeno una di esse, secondo l'ultima residenza comunicata all'Originator, sia residente in Italia; 3. finanziamenti che alla data di valutazione risultano interamente erogati in un'unica soluzione ovvero per i quali non sussista alcun obbligo di, e non sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; 4. finanziamenti denominati, nel relativo Contratto di finanziamento, come (a) «Prestiti al consumo», derivanti da contratti conclusi dai relativi Debitori con Creditis Servizi Finanziari S.p.A. dal 24 febbraio 2009 al 6 dicembre 2018, ovvero come (b) «Cessione del quinto dello stipendio», derivanti da contratti conclusi dai relativi Debitori con Creditis Servizi Finanziari S.p.A. dal 12 gennaio 2012 al 6 dicembre 2018, ovvero come (c) «Cessione del quinto della pensione», derivanti da contratti conclusi dai relativi Debitori con Creditis Servizi Finanziari S.p.A. dal 27 aprile 2010 al 6 dicembre 2018 ovvero come; (d) «Delegazioni di pagamento», derivanti da contratti conclusi dai relativi Debitori con Creditis Servizi Finanziari S.p.A. dal 5 aprile 2013 al 31 dicembre 2018; 5. finanziamenti erogati ai sensi di Contratti di finanziamento disciplinati dalla legge della Repubblica italiana; 6. finanziamenti denominati in Euro; 7. finanziamenti che prevedono l'applicazione di un unico tasso fisso per tutta la durata del finanziamento; 8. finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene secondo il metodo di ammortamento con rate costanti (c.d. «alla francese»), intendendosi per tale un piano di ammortamento che prevede un uguale importo iniziale per tutte le rate comprensive di una quota capitale e di una quota interessi come indicato alla data di conclusione del contratto di finanziamento o alla data di conclusione dell'ultima modificata concordata dalle parti circa il piano di ammortamento; 9. finanziamenti la cui ultima rata sia dovuta entro e non oltre il 31 gennaio 2029; 10. finanziamenti in relazione ai quali i pagamenti vengono effettuati dai relativi Debitori; attraverso (a) addebito diretto in conto corrente ovvero (b) SSD ovvero (c) bonifico bancario ovvero (d) bollettino postale; 11. finanziamenti che prevedano il pagamento di rate costanti inclusive di quota capitale e quota interessi con frequenza mensile; 12. finanziamenti il cui importo finanziato originario sia superiore od uguale a € 1.000 ed inferiore od uguale ad € 81.000; 13. finanziamenti il cui debito residuo, alla data di valutazione, della componente capitale sia superiore od uguale ad € 100; 14. finanziamenti il cui Contratto di finanziamento indichi un TAN superiore od uguale a 0%; 15. finanziamenti il cui TAEG applicabile a ciascun Contratto di finanziamento, alla relativa data di erogazione, sia inferiore ai tassi usurai; 16. finanziamenti la cui eta' di almeno uno dei relativi Debitori, Co-Obbligati o Garanti alla data di scadenza del prestito non sia superiore a 77 anni per finanziamenti denominati come «Prestiti personali» ed 86 anni per finanziamenti denominati come «Cessione del quinto dello stipendio» e «Cessione del quinto della pensione». Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai finanziamenti ed i crediti afferenti alle rate dei finanziamenti elencati dai precedenti punti da 1 a 17 del presente Allegato che alla data di valutazione, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 1. finanziamenti che, pur in bonis, siano stati oggetto di ristrutturazione (includendo eventuali piani di rientro) successivamente alla relativa data di stipulazione; 2. finanziamenti classificati come past-due, inadempienza probabile o sofferenza ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996; 3. finanziamenti rispetto ai quali sia stata comunicata al relativo Debitore la decadenza dal beneficio del termine previsto dal relativo Contratto di finanziamento e la relativa intimazione ad adempiere; 4. finanziamenti derivanti da Contratto di finanziamento che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda o possa prevedere, sin dall'origine, agevolazioni finanziarie, contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori o ai relativi garanti riguardo al capitale e/o agli interessi, ovvero finanziamenti per cui tali agevolazioni siano state concesse in data successiva alla stipula ma comunque entro la data di valutazione; 5. finanziamenti in relazione ai quali vi siano rate sospese alla data di valutazione, ad eccezione dei finanziamenti le cui rate siano state oggetto di sospensione ai sensi del successivo criterio 14(i) e (ii) che alla data di valutazione evidenziavano rate oggetto di sospensione; 6. finanziamenti denominati come «Cessione del quinto dello stipendio» e «Cessione del quinto della pensione» oggetto di «accodamento» sull'ultima rata del piano di ammortamento di quote di rate precedenti non pagate; 7. finanziamenti concessi ad enti pubblici; 8. finanziamenti concessi ad enti ecclesiastici; 9. finanziamenti concessi a societa' di persone o societa' di capitali; 10. finanziamenti i cui relativi Debitori siano sindaci, amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) di Creditis S.p.A. o delle altre societa' del Gruppo Bancario Carige; 11. finanziamenti assistiti da polizze di assicurazione sulla vita e sull'impiego i cui relativi Debitori siano, alla data di erogazione, dipendenti della compagnia assicurativa che ha concesso la polizza assicurativa in relazione al relativo Contratto di finanziamento; 12. finanziamenti denominati «Cessione del quinto dello stipendio» o «Cessione del quinto della pensione» per i quali si sono verificati sinistri per cui l'assicurazione ha una pratica aperta alla data di valutazione; 13. finanziamenti che abbiano piu' di tre rate scadute e non pagate; 14. rate il cui pagamento e' stato posticipato dopo la fine del piano di ammortamento originario del finanziamento (c.d «accodate»): (i) finanziamenti denominati «Prestiti al Consumo» nei quali e' prevista un'apposita pattuizione negoziale di sospensione del relativo pagamento (c.d. opzione «salto rata» o «riporto») che e' stata esercitata dal relativo Debitore; (ii) finanziamenti per i quali e' stata concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni e terremoti o moratorie ai sensi della normativa e/o accordi e/o convenzioni applicabili come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012 e dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 134 del 26 novembre 2013, pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013; e (iii) finanziamenti denominati «Cessione del quinto dello stipendio» o «Cessione del quinto della pensione» per cui e' stato esercitato il posticipo a seguito di ritardo da parte del datore di lavoro o ente pensionistico del Debitore nel rilascio del benestare all'accettazione della Cessione del quinto. L'Acquirente ha conferito incarico a Creditis ai sensi della legge sulla Cartolarizzazione affinche', in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Creditis ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Ogni eventuale modifica dell'incarico conferito a Creditis o vicenda a esso relativa (inclusa la revoca dell'incarico) verra' notificata ai debitori ceduti mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento privacy La cessione dei crediti· da parte di Creditis all'Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento all'Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i «Dati Personali») contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. L'Acquirente e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli «Interessati») l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento privacy. L'Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del regolamento privacy. L'Acquirente trattera' i dati personali cosi' acquisiti nel rispetto del regolamento privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali ratione temporis applicabile. In particolare, l'Acquirente trattera' i dati personali per le medesime finalita' - i.e. finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) - nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. L'Acquirente, inoltre, trattera' i dati personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei dati personali avverra' mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del regolamento privacy. Per le finalita' di cui sopra, i dati personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di soggetti: a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale a Creditis e all'Acquirente, a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i dati personali tratteranno questi in qualita' di «titolari autonomi». Per le medesime finalita' di cui sopra, i dati personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. L'elenco completo dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e' messo a disposizione presso Creditis. Titolare del trattamento dei dati personali e' Lanterna Consumer S.r.l., con sede legale in Genova, via Cassa di Risparmio n. 15. Responsabile del trattamento dei dati personali, con riferimento ai crediti ceduti, e' Banca Carige S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in via Cassa di Risparmio n. 15 - 16123 Genova, Italia, codice fiscale, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Genova e partita I.V.A. n. 03285880104, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del testo unico bancario al n. 6175 e capogruppo del Gruppo Banca Carige. Si informa, infine, che il regolamento privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare ciascun Interessato ha il diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del regolamento privacy. Ciascun Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento privacy, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun Interessato potra' altresi' esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del regolamento privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilita' dei dati, nonche' il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonche' di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati personali, possono rivolgersi a Banca Carige, in qualita' di responsabile del trattamento nominato da Lanterna Consumer, mediante comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax, al seguente recapito: Banca Carige S.p.A., via Cassa di Risparmio n. 15 - 16123 Genova. Fax n. 0039(0)105794975, casella di posta elettronica reclami@carige.it Banca Carige S.p.A. ha nominato il responsabile alla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del regolamento privacy, contattabile per questioni inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai seguenti recapiti: via Cassa di Risparmio n. 15 - 16123 Genova, Italia, o alla casella di posta elettronica dpo@carige.it Genova, 10 dicembre 2018 Lanterna Consumer S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Federico Illuzzi TV18AAB12510