TRIBUNALE DI TARANTO

(GU Parte Seconda n.145 del 15-12-2018)

 
 Notifica per pubblici proclami - Affrancazione di fondo enfiteutico 
 

  Il  Giudice  Esaminati  gli  atti  del  procedimento  iscritto   al
n.1367/2017 del R.G. Affari Camera di Consiglio; OSSERVA 
  Il livello e' un antico diritto che, in seguito alla emanazione del
Codice Civile del 1942 e di varie leggi speciali,  tra  le  quali  la
Legge 18.12.1970 n.1138 ,  e'  di  fatto  ricondotto  al  diritto  di
enfiteusi dove il livellario e'  l'enfiteuta  che,  come  l'enfiteuta
(art.965), puo' disporre del proprio diritto sia per atto  tra  vivi,
che mortis causa. Il diritto del concedente e'  solo  il  diritto  al
canone e  l'enfiteuta  ha  diritto  all'affrancazione  e  vi  e'  una
sostanziale equiparazione del diritto di affrancazione del livello  a
quella  di  enfiteusi.  In   questo   senso   si   e'   espressa   la
giurisperudenza di legittimita' nelle ipotesi  in  cui  ha  esaminato
l'istituto giuridico  in  esame  (Cass.  1862/1963)  che  il  termine
"livello"  deriva  da  libellus,  con  la  quale  espressione  veniva
indicata  la  scritura,  e  cioe'  lo  strumento   contrattuale   con
riferimento ai vari tipi di  rapporti.  Nella  successiva  evoluzione
storica fino ai nostri  giorni,  i  nomi  "livello"  ed  "enfiteusi",
vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i  due
istituti, finirono  in  prosieguo,  gia'  prima  delle  codificazioni
moderne, per confondersi e unificarsi, con la conseguente estensione,
anche ai  livelli  della  generale  disciplina  sulla  enfiteusi  (in
Giurisprudenzza T. Benevento 5.5.2009, che definisce  applicabile  al
livello il disposto  dell'art.961  c.c.;  T.  bologna  9.5.2006;  Tar
Salerno, 26.2.2009, secondo cui nell'ambito dei soggetti  legittimati
ad impugnare gli atti della procedura ablatoria, e' compreso anche il
livellario, in quanto il livello costituisce un diritto sul fondo,  i
cui  contenuti  sono  assimilabili  a  quello  dell'enfiteusi,  e  il
livellario e' titolare di una posizione differenziata e  qualificata,
ed ha quindi interesse ad impugnare il provvedimento  espropriativo).
L'assimilazione tra enfiteusi e diritto di livello e' costante  nelle
applicazioni giurisprudenziali di merito in cui si evidenzia  che  il
livello, pur essendo originariamente  diverso  dall'enfiteusi,  nella
sua evoluzione storica si identifica con quest'ultimo istituto (Cass.
1961/1366; Cass. 1682/1963). 
  Tali istituti, pur di natura diversa, traggono costituzione  da  un
atto di natura  concessoria  in  forza  del  quale  il  livellario  e
l'enfiteuta diventano titolari di un diritto soggettivo perfetto  sul
bene, con pienezza di facolta', salva la  proprieta'  che  rimane  in
capo al concedente, verso il pagamento di  un  canone  periodico.  Il
livellario, allo stesso modo dell'enfiteuta e' titolare  del  diritto
di affrancazione da esercitarsi a norma  della  L.  22.7.1966  n.607,
confermandosi pertanto che questi e' titolare di un diritto  sul  ben
valido erga omnes  ma  distinto  dal  diritto  di  proprieta'  (Cass.
6916/1863). Cio' premesso, si  rileva  che  dagli  atti  prodotti  in
giudzio  si  evince  la  titolarita'  del   rapporto   di   enfiteusi
relativamente al fondo descritto nel ricorso e che la  ricorrente  ha
provveduto al deposito della  somma  di  €.  8.448,30  stabilita  con
provvedimento in data 26.7.2018 quale capitale di  affrancazione  dei
fondi di cui al  ricorso,  come  risulta  dal  libretto  di  depositi
giudiziari  allegato   dalla   ricorrente.   Ricorrono   pertanto   i
presupposti dell'affrancazione, P.Q.M. 
  dispone l'affrancazione in favore della  ricorrente  Manzari  Maria
Grazia, nata a Martina Franca il 21.10.1951, della unita' immobiliare
sita in Martina Franca, contrada Chiancaro-Finimondo, individuata  al
fg. 109, p.lla 327 sub 1, cat. A/7, classe 2,  considetanza  9  vani,
superficie catastale mq. 192, rendita 697,22; 
  dispone che la ricorrente  notifichi  la  presente  ordinanza  alla
controparte e a tutti coloro che risultano interessati; 
  manda   alla   Cancelleria   di   provvedere   alla    trascrizione
dell'ordinanza di affrancazione nei pubblici registri immobiliari. 
  Taranto, 19.11.2018 Il Giudice  Martino  Casavola  -  Tribunale  di
Taranto  -  Sezione  Volontaria   Giurisdizione   -   Depositato   il
Cancelleria il 24.11.2018. Il funzionario giudiziario Nunzia Mortato 

                         avv. Pietro Fasano 

 
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