Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario") e informativa ai sensi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") Brignole Funding 1 S.r.l., societa' a responsabilita' limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Cessionario"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari concluso in data 3 aprile 2019, cosi' come successivamente modificato in data 11 aprile 2019, e della successiva proposta di cessione inviata da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. (il "Cedente" o "Creditis") ed accettata da parte del Cessionario in data 11 aprile 2019 (la "Data di Cessione"), ha acquistato pro soluto ed in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario dal Cedente, con efficacia legale dalla Data di Cessione ed efficacia economica dalle ore 23.59 del 10 aprile 2019 (la "Data di Valutazione"), un secondo portafoglio avente ad oggetto tutti i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti di credito al consumo e finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione ovvero mediante delegazione di pagamento effettuate in favore di Creditis dai relativi debitori che, alla Data di Valutazione od alla differente data di seguito indicata, rispettavano i seguenti criteri cumulativi (complessivamente i "Crediti"): A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nei paragrafi da (1) a (17) (entrambi inclusi) dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 dell'11 aprile 2019 e iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 5 aprile 2019 (il "Precedente Avviso"). Fermo restando che sono esclusi dalla cessione, quei crediti che, pur rispondendo ai suddetti criteri siano Crediti in relazione ai quali, per i rispettivi contratti di credito al consumo, il debitore ha richiesto ed ottenuto la dilazione del pagamento del relativo importo in linea capitale ai sensi dell'Accordo per la sospensione del credito alle famiglie") del 31 marzo 2015, stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori, come prorogato in data 21 novembre 2017, a meno che il rispettivo debitore abbia, prima della data di valutazione, ricominciato a pagare l'importo capitale dovuto ai sensi del relativo contratto di credito al consumo. I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Creditis in relazione ai Contratti di Finanziamento; (ii) ogni diritto e pretesa al pagamento delle quote di stipendio, salario, pensione e/o al pagamento di qualsiasi altra indennita' (ivi incluse le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto) dovuta in conseguenza delle cessioni del quinto e/o delle delegazione di pagamento che assistono i Contratti di Finanziamento, incluso qualsiasi pagamento relativo ai Crediti da parte dei datori di lavoro/fondi pensione/enti pensionistici; (iii) i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti e, piu' in generale, ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti diritti e pretese, cosi' come ogni altro diritto, pretesa, accessorio, azione sostanziale o processuale (ivi incluse le azioni di risarcimento danni) ed eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la risoluzione per inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine dei relativi debitori ceduti, sono trasferiti al Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, se non quelle previste dalla Legge sulla Cartolarizzazione. Rimane inteso che (a) con riferimento ai Crediti originati da finanziamenti di credito al consumo rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione ovvero da delegazione di pagamento, non formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti in conto capitale (o porzione delle stesse) scadute e non pagate alla Data di Valutazione e qualsiasi credito relativo a rate dei Crediti rispetto alle quali (prima della Data di Valutazione) (i) sia stata concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi della normativa e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stato previsto il posticipo del relativo pagamento in conseguenza del ritardo da parte del relativo datore di lavoro o ente pensionistico nel rilascio dell'accettazione alla relativa cessione del quinto e/o delegazione di pagamento; e (b) con riferimento, invece, ai Crediti originati da contratti di credito al consumo non assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione ovvero da delegazione di pagamento, non formeranno oggetto di cessione le rate dei Crediti in conto capitale (o porzione delle stesse) scadute e non pagate alla Data di Valutazione e qualsiasi credito relativo a rate dei Crediti rispetto alle quali (prima della Data di Valutazione) (i) sia stata concessa la sospensione del relativo pagamento per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi della normativa e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stata concessa al relativo debitore, sulla base di apposita pattuizione contenuta nei relativi Contratti di Credito al Consumo, la sospensione del relativo pagamento (c.d. clausola "salta rata"); Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ("Servicer") affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti, i garanti ed i datori di lavoro/fondi pensione/enti pensionistici dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29 luglio 2009 come successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualita' di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione. I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi Finanziari S.p.A., via G. D'Annunzio, 101 Genova (GE). Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con riguardo all'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") riportata nel Precedente Avviso (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso). Milano, 11 aprile 2019 Brignole Funding 1 S.r.l. - L'amministratore unico Stefania Focarelli TX19AAB4372