N. 97 SENTENZA 7 marzo - 18 aprile 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Introduzione, con decreto-legge, della mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali - Mancata partecipazione della parte costituita, senza giustificato motivo - Condanna al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio - Posticipazione della decorrenza dell'applicazione della disciplina - Obbligatorieta' della mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. - Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) - convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98 - art. 84, comma 1, lettera b), che inserisce il comma 1-bis all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); stesso d.l. n. 69 del 2013, art. 84, comma 1, lettera i), nella parte in cui aggiunge il comma 4-bis, secondo periodo, all'art. 8 del citato d.lgs. n. 28 del 2010; nonche' il medesimo art. 84, comma 2; d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 4, lettera a). - (T-190097) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-2019)

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