Notifica per pubblici proclami - Ricorso per affrancazione di prestazioni fondiarie Il sig. Di Pentima Gabriele, nato a Rosciano (Pe) l'11 marzo 1955 (cod. fisc. DPN GRL 55C11 H562S), ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliato in Miglianico (CH) alla Via Roma, 126, presso e nello studio dell'avv. Carlo Biasone (cod. fisc. BSN CRL 65B02 G482I) che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Stefania Colantuono (cod. fisc. CLN SFN 67A51 L294H), giusta procura vergata in calce al presente atto; (si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: 0871.95.12.93; pec: avvcarlobiasone@pec.ordineaavvoctichieti.it; carlo.biasone@tiscali.it; avvstefaniacolantuono@pec.it; premesso che, 1) il ricorrente e' livellario per i diritti pari alla meta' del terreno con sovrastante fabbricato urbano sito nel Comune di Rosciano (Pe) alla Via Chieti censito all'Ufficio del Territorio di Pescara al Catasto Fabbricato: foglio 13, p.lla 394 sub 2 (ex. foglio 13, p.lla 6, ex foglio 13, p.lla 223), Cat. A/3, classe 1, vani 8,5, Rendita € 430,21; foglio 13, p.lla 394 sub 3 (ex. foglio 13, p.lla 6, ex foglio 13, p.lla 223), Cat. C/7, claase U, mq. 19, Rendita € 10,79; (i diritti pari all'altra meta' si appartengono al fratello Di Pentima Giuseppe nato a Rosciano il 1.12.1959 e residente in Antona alla Via Marini, 14); tale terreno e' pervenuto al ricorrente per successione in morte del padre Sig. Di Pentima Urbano nato a Spoltore il 14.03.1927 e deceduto in Rosciano il 20.04.1999 e per successione in morte della madre, Sig.ra Olivieri Amelia, nata a Rosciano il 18.05.1926 e deceduta ivi il 15.05.2015 e, secondo quanto riportato dalle risultanze catastali, il detto terreno prima e il fabbricato oggi risulta gravato da una non conosciuta prestazione fondiaria, probabilmente, di remota origine in favore di tale "MARCHEGIANI Luigi"; tale prestazione non e' stata mai corrisposta ne' dall'odierno ricorrente ne' tanto meno dai suoi danti causa ne' mai alcuno ha mai richiesto loro l'adempimento, ne' i titolari i titolari concedenti hanno mai esercitato la ricognizione del proprio diritto un anno prima della scadenza del ventennio (art. 969 c.c.); il terreno su cui e' stato edificato il fabbricato in parola (foglio 13, p.lla 6, ex p.lla 223) e' stato sempre e continuativamente nel possesso, dapprima, del signor Di Pentima Urbano, genitore e dante causa dell'odierno ricorrente e, poscia del ricorrente medesimo; Ancor prima del Di Pentima Urbano, dai danti causa di quest'ultimo, e che tutti i proprietari hanno sempre effettuato opere di migliora sul fondo; e' comunque interesse dell'odierno ricorrente eliminare dall'intestazione catastale il predetto canone chiedendo l'affrancazione della prestazione fondiaria gravante sul terreno mediante il pagamento della somma di € 100,00, ovvero della diversa somma che codesto On.le Tribunale riterra' di determinare; tale somma e' stata calcolata, alla luce delle disposizioni della legge n. 607 del 1966, moltiplicando per 15 il valore del Reddito Dominicale del terreno de quo (foglio 13, p.lla 223, seminativ. 2, are 2,65 Reddito dominicale Lire 3.048, Reddito agrario Lire 2.120); il ricorrente evidenzia aver svolto varie ricerche per identificare i soggetti ai quali corrispondere la somma di affranco ma senza alcun esito perche' pur se dagli atti pubblici di vendita e dalla certificazione catastale, si evincono i dati anagrafici dei Sigg. Marchegiani Luigi fu Giuseppe nato a Bisenti il 10 gennaio 1900 e Marchegiani Luigi nato a Bisenti il 15.01.1963, essi risultano irreperibili, giusta certificazione del Comune di Bisenti che si produce; da indagini svolte presso gli Uffici della Conservatoria dei RR.II di Pescara, inoltre, la successione del sig. Marchegiani Luigi del 1900 non risulta essere trascritta e, quindi, non e' risultato possibile identificare i suoi eredi; Tanto premesso, il sig. Di Pentima Gabriele, come sopra rappresentato e difeso, RICORRE all'adito Tribunale di Pescara affinche', previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione, determini il prezzo di affranco della prestazione fondiaria annua indicata in premessa nella misura di € 100,00 ovvero della diversa somma che riterra' di determinare in base ai documenti prodotti e/o in base a disponenda Consulenza Tecnica d'Ufficio e, su presentazione della quietanza dell'avvenuto deposito, disponga l'affrancazione del terreno indicato ed ogni ulteriore necessario provvedimento, a favore del medesimo ricorrente, ordinandone la relativa trascrizione nei RR.II. di Pescara, con esonero del Conservatore da ogni responsabilita' a riguardo, chiedendo, altresi', che dalla intestazione catastale delle suddette particelle di terreno venga escluso il riferimento ai concedenti del livello. Si chiede, altresi', che il sig. Giudice Voglia autorizzare la notifica agli eredi del Sig. Marchegiani Luigi fu Giuseppe del 1900 e a Marchegiani Luigi del 1963 del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza ai sensi del comma 2° dell'art. 143 c.p.c. mediante consegna di copia al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara. Si producono i seguenti documenti: certificati catastali storici; 2) copia dichiarazione di successione in morte di Di Pentima Urbano; 3) copia dichiarazione di successione Olivieri Amelia. Ai fini dell'applicazione del contributo di iscrizione a ruolo la ricorrente dichiara che il procedimento e' esente ai sensi dell'art. 10 della legge 607 del 22.07.1966. Miglianico / Pescara, li' 25 gennaio 2019. F.to digitalmente dall' Avv. Carlo Biasone"; con provvedimento del 29.07.2019 del seguente tenore letterale "TRIBUNALE ORINARIO DI PESCARA Il Giudice, dr Carmine Di Fulvio, visto il ricorso presentato da DI PENTIMA Gabriele, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente in data 27.03.2019, visto l'art. 3 legge 607/1966 fissa per la comparizione delle parti e la trattazione del ricorso l'udienza del 22.10.2019 ore 9,00, assegnando a parte ricorrente termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e del presente decreto agli eredi di Marcheggiani Luigi del 1900 e a Marcheggiani Luigi nato a Bisenti il 15.01.2963. Pescara, 29/07/2019. F.to il Giudice Dr Carmine Di Fulvio". Con provvedimento del 6/8/2019 il Sig. Presidente del Tribunale di Pescara ha autorizzato "la notificazione per pubblici proclami, nelle forme stabilite nel terzo e quarto comma dell'art. 150 cpc, del ricorso unitamente alla convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione, nei confronti dei soggetti interessati, ferma restando la notificazione nelle forme ordinarie ai soggetti identificati, di cui si conosce la residenza effettiva". avv. Carlo Biasone TX19ABA9332