2019 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.

Societa' a responsabilita' limitata con socio unico


Costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04748180264
Codice Fiscale: 04748180264

(GU Parte Seconda n.120 del 12-10-2019)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30  aprile  1999
(la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario"),  unitamente  alla
informativa ai sensi  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
                             (il "GDPR") 
 

  2019 Popolare Bari RMBS S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data
8 ottobre 2019 ha  concluso  con  Banca  Popolare  di  Bari  S.c.p.A.
("BPB") un contratto di cessione di crediti  pecuniari  individuabili
in  blocco  ai  sensi  e  per   gli   effetti   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del  Testo  Unico  Bancario  (il
"Contratto di Cessione BPB"). 
  In virtu' del Contratto di Cessione BPB, la Societa' ha  acquistato
pro soluto da BPB, con effetti  economici  dalle  ore  23:59  del  25
settembre 2019 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale
residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi  maturati
ma non ancora scaduti  a  tale  data  e  interessi  di  mora)  e  gli
interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per
commissioni,  penali  ed  altri  pagamenti  a  titolo  di  estinzione
anticipata dei mutui, accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e  ogni
altra somma eventualmente dovuta in base  ai  relativi  contratti  di
mutuo (i "Contratti di Mutuo BPB") selezionati tra  quelli  che  alla
data del 25 settembre 2019 (incluso) (la "Data di  Valutazione  BPB")
e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i
seguenti criteri di selezione (i "Crediti BPB"): 
  1) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici),  n.
614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  2) Mutui denominati in Euro; 
  3) Mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  (i)  stipulati  con  il
relativo debitore da BPB (ovvero da altre banche acquisite nel  tempo
da BPB) e (ii) regolati dalla legge italiana; 
  4) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ad uso  residenziale
e ubicati nel territorio italiano; 
  5) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  6) Mutui in relazione ai quali non  sussistano  piu'  di  due  rate
scadute e non pagate alla data del 30 giugno 2019; 
  7) Mutui che al 25 settembre 2019 non presentino piu' di  una  rata
scaduta e non pagata per piu' di 30 giorni; 
  8) Mutui che siano stati  interamente  erogati,  per  i  quali  non
sussista alcun obbligo di, ne' sia  possibile,  effettuare  ulteriori
erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono  ceduti  ai  sensi  del
Contratto di Cessione  BPB,  i  mutui  che  prevedano  alla  Data  di
Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo  importo  mutuato  in
piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene
immobile alla cui costruzione o ristrutturazione  e'  finalizzato  il
relativo mutuo); 
  9) Mutui con scadenza compresa tra il 31 ottobre 2019  (incluso)  e
il 30 giugno 2059 (incluso); 
  10)  Mutui  in  relazione  ai  quali  almeno  una  rata  (anche  di
preammortamento ovvero a titolo  di  interessi  ovvero  a  titolo  di
capitale  e  interessi,  inclusi  i  casi  di   rimborso   anticipato
volontario) sia stata pagata alla data del 31 agosto 2019; 
  11) Mutui garantiti da (A) ipoteca di primo grado economico (ossia:
(i) ipoteca di primo grado legale ovvero (ii) un'ipoteca avente grado
successivo al primo grado legale, a condizione  che  tutte  le  altre
obbligazioni garantite da un'ipoteca  avente  grado  superiore  siano
state soddisfatte ovvero (iii) un'ipoteca aventi grado successivo  al
primo grado legale, a condizione che i crediti garantiti da  ipoteche
avente grado superiore a tale ipoteca siano anch'essi  trasferiti  ai
sensi del Contratto di Cessione BPB e  rispettano  quindi  gli  altri
criteri qui previsti); o (B) ipoteca di secondo  grado  a  condizione
che  il  rapporto  tra  (i)  l'importo  residuo  totale  dei  crediti
garantiti da tale ipoteca e dalle  ipoteche  aventi  grado  superiore
rispetto a tale ipoteca e (ii) il valore,  risultante  da  una  stima
effettuata da un perito qualificato, dei  beni  immobili  oggetto  di
tale ipoteca di secondo grado e delle  altre  ipoteche  aventi  grado
superiore, non ecceda, al 30 giugno 2019, il 100%. 
  12) Mutui erogati tra il 20 maggio 1999 (incluso) e  il  30  giugno
2019 (incluso); 
  13) Mutui il cui debito residuo in  linea  capitale  sia  uguale  o
inferiore ad Euro 1.320.993,67; 
  14) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che,  se  alla  Data  di
Valutazione prevedano l'applicazione di un tasso  variabile  (inclusi
quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite
(cap), ma esclusi quelli che prevedono un tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a)  al  tasso
Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi,  o  (b)  al  tasso
applicato dalla Banca Centrale Europea; 
  15) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti  con  rate
mensili, bimestrale, trimestrali o semestrali; 
  16) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un
profilo di ammortamento: 
  (i)  alla  "francese"  (intendendosi  per   tale   il   metodo   di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota di interesse variabile); o 
  (ii) "italiano", per tale intendendosi il  metodo  di  ammortamento
per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel  tempo
ed una quota interessi; 
  Con espressa esclusione dei: 
  • mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o  dipendenti
di BPB (ovvero delle altre banche acquisite nel tempo da BPB); 
  • mutui derivanti da contratti che beneficiano  di  agevolazioni  o
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati"  e  "mutui
convenzionati"), fatta eccezione per  l'intervento  statale  previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185,  come
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  •  mutui  ai  quali  e'  associato  un  conto  corrente  accessorio
derivante  dal  decreto  legge  93/2008  (c.d.   decreto   Tremonti),
convertito con modificazioni con legge 126/2008; 
  • mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da BPB con  fondi
per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7  marzo
1996, n. 108  ovvero  garantiti  da  fondi  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  • mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia non  ne
permetta il trasferimento al cessionario  in  caso  di  cessione  del
credito garantito; 
  • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della garanzia del
FEI (SME Initiative); 
  • mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio  a
un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il
tasso di interesse  e'  calcolato  con  riferimento  a  un  tasso  di
interesse fisso, o (ii) la possibilita' per il debitore di  scegliere
l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso  un
periodo di tempo in cui  il  tasso  di  interesse  e'  calcolato  con
riferimento a un tasso di interesse fisso; e 
  • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della  sospensione
degli obblighi  di  pagamento  (in  tutto  o  in  parte)  delle  rate
contrattualmente previste. 
  La Societa' comunica  altresi'  che  in  data  8  ottobre  2019  ha
concluso con Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. ("CRO" e, insieme a
BPB, le  "Banche  Cedenti"  e,  ciascuna,  una  "Banca  Cedente")  un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e  per  gli  effetti  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di  Cessione
CRO" e, insieme  al  Contratto  di  Cessione  BPB,  i  "Contratti  di
Cessione"). 
  In virtu' del Contratto di Cessione CRO, la Societa' ha  acquistato
pro soluto da CRO, con effetti economici  dalla  Data  di  Godimento,
tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale  data
(compresi interessi maturati ma non ancora  scaduti  a  tale  data  e
interessi di mora) e gli interessi che matureranno a partire da  tale
data, tutti i crediti per commissioni, penali ed  altri  pagamenti  a
titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori,  spese,  danni,
indennizzi e  ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta  in  base  ai
relativi contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo CRO" e, insieme ai
Contratti di Mutuo BPB,  i  "Contratti  di  Mutuo")  selezionati  tra
quelli che alla data del 25 settembre 2019  (incluso)  (la  "Data  di
Valutazione CRO" e unitamente alla Data di Valutazione BPB, la  "Data
di Valutazione") e/o  alla  diversa  data  specificata  nel  relativo
criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Crediti CRO"
e, insieme ai Crediti BPB, i "Crediti"): 
  1) Mutui i cui Debitori Ceduti appartengano a  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici),  n.
614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  2) Mutui denominati in Euro; 
  3) Mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  (i)  stipulati  con  il
relativo debitore da CRO (ovvero da altre banche acquisite nel  tempo
da CRO) e (ii) regolati dalla legge italiana; 
  4) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ad uso  residenziale
e ubicati nel territorio italiano; 
  5) Mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  6) Mutui in relazione ai quali non  sussistano  piu'  di  due  rate
scadute e non pagate alla data del 30 giugno 2019; 
  7) Mutui che al 25 settembre 2019 non presentino piu' di  una  rata
scaduta e non pagata per piu' di 30 giorni; 
  8) Mutui che siano stati  interamente  erogati,  per  i  quali  non
sussista alcun obbligo di, ne' sia  possibile,  effettuare  ulteriori
erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono  ceduti  ai  sensi  del
Contratto di Cessione  CRO,  i  mutui  che  prevedano  alla  Data  di
Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo  importo  mutuato  in
piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene
immobile alla cui costruzione o ristrutturazione  e'  finalizzato  il
relativo mutuo); 
  9) Mutui con scadenza compresa tra il 31 ottobre 2019  (incluso)  e
il 30 giugno 2059 (incluso); 
  10)  Mutui  in  relazione  ai  quali  almeno  una  rata  (anche  di
preammortamento ovvero a titolo  di  interessi  ovvero  a  titolo  di
capitale  e  interessi,  inclusi  i  casi  di   rimborso   anticipato
volontario) sia stata pagata alla data del 31 agosto 2019; 
  11) Mutui garantiti da (A) ipoteca di primo grado economico (ossia:
(i) ipoteca di primo grado legale ovvero (ii) un'ipoteca avente grado
successivo al primo grado legale, a condizione  che  tutte  le  altre
obbligazioni garantite da un'ipoteca  avente  grado  superiore  siano
state soddisfatte ovvero (iii) un'ipoteca aventi grado successivo  al
primo grado legale, a condizione che i crediti garantiti da  ipoteche
avente grado superiore a tale ipoteca siano anch'essi  trasferiti  ai
sensi del Contratto di Cessione CRO e  rispettano  quindi  gli  altri
criteri qui previsti); o (B) ipoteca di secondo  grado  a  condizione
che  il  rapporto  tra  (i)  l'importo  residuo  totale  dei  crediti
garantiti da tale ipoteca e dalle  ipoteche  aventi  grado  superiore
rispetto a tale ipoteca e (ii) il valore,  risultante  da  una  stima
effettuata da un perito qualificato, dei  beni  immobili  oggetto  di
tale ipoteca di secondo grado e delle  altre  ipoteche  aventi  grado
superiore, non ecceda, al 30 giugno 2019, il 100%; 
  12) Mutui erogati tra il 20 maggio 1999 (incluso) e  il  30  giugno
2019 (incluso); 
  13) Mutui il cui debito residuo in  linea  capitale  sia  uguale  o
inferiore ad Euro 1.320.993,67; 
  14) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo  che,  se  alla  Data  di
Valutazione prevedano l'applicazione di un tasso  variabile  (inclusi
quelli che prevedano un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite
(cap), ma esclusi quelli che prevedono un tasso  fisso  per  l'intera
durata del contratto), sono esclusivamente indicizzati (a)  al  tasso
Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12 mesi,  o  (b)  al  tasso
applicato dalla Banca Centrale Europea; 
  15) Mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti  con  rate
mensili, bimestrale, trimestrali o semestrali; 
  16) Mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un
profilo di ammortamento: 
  (i)  alla  "francese"  (intendendosi  per   tale   il   metodo   di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota di interesse variabile); o 
  (ii) "italiano", per tale intendendosi il  metodo  di  ammortamento
per cui ciascuna rata presenta una quota capitale costante nel  tempo
ed una quota interessi; 
  Con espressa esclusione dei: 
  • mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o  dipendenti
di CRO (ovvero delle altre banche acquisite nel tempo da CRO); 
  • mutui derivanti da contratti che beneficiano  di  agevolazioni  o
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "mutui agevolati"  e  "mutui
convenzionati"), fatta eccezione per  l'intervento  statale  previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185,  come
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  •  mutui  ai  quali  e'  associato  un  conto  corrente  accessorio
derivante  dal  decreto  legge  93/2008  (c.d.   decreto   Tremonti),
convertito con modificazioni con legge 126/2008; 
  • mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate da CRO con  fondi
per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7  marzo
1996, n. 108  ovvero  garantiti  da  fondi  per  la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  • mutui garantiti da confidi la cui convenzione di garanzia non  ne
permetta il trasferimento al cessionario  in  caso  di  cessione  del
credito garantito; 
  • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della garanzia del
FEI (SME Initiative); 
  • mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio  a
un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il
tasso di interesse  e'  calcolato  con  riferimento  a  un  tasso  di
interesse fisso, o (ii) la possibilita' per il debitore di  scegliere
l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso  un
periodo di tempo in cui  il  tasso  di  interesse  e'  calcolato  con
riferimento a un tasso di interesse fisso; e 
  • mutui che alla Data di Valutazione beneficiano della  sospensione
degli obblighi  di  pagamento  (in  tutto  o  in  parte)  delle  rate
contrattualmente previste. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi,  inclusi  i  diritti  e  i
crediti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa  sottoscritta  in
relazione ai Crediti (ad esclusione degli  oneri  relativi  ai  premi
assicurativi) e tutte  le  garanzie  specifiche  e  i  privilegi  che
assistono e garantiscono i Crediti  o  altrimenti  ad  essi  inerenti
(restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della  cessione,  le
garanzie  che  siano  state  rilasciate  per  un  ammontare   massimo
predeterminato a  garanzia  del  corretto  adempimento  di  tutte  le
obbligazioni, presenti e future, a carico  del  debitore  ceduto  nei
confronti della relativa Banca Cedente (come  ad  esempio,  a  titolo
meramente esemplificativo,  le  c.d.  fideiussioni  omnibus)),  senza
bisogno  di  alcuna  ulteriore   formalita'   o   annotazione   salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. Restano  esclusi  dalla  cessione  gli  importi
relativi alla contribuzione per fondi rischi. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti, i loro garanti, successori
o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente
ogni somma dovuta in relazione ai relativi Crediti, nelle forme  gia'
previste dai relativi Contratti di Mutuo  o  dalle  relative  polizze
assicurative o  in  forza  di  legge,  nonche'  in  conformita'  alle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in
volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi  verra'
data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Popolare di Bari S.c.p.a., Corso Cavour, 19, 70122  Bari  (BA)  ed  a
(ii) Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., Piazza  della  Repubblica,
21, 05018 Orvieto (TR). 
  Informativa ai sensi dell'artt. 13 e 14 del GDPR 
  La  cessione  dei  crediti  da  parte  delle  Banche  Cedenti  alla
Societa', ai sensi e per  gli  effetti  dei  Contratti  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali crediti, ha comportato il  necessario  trasferimento
alla  Societa'  dei   dati   personali   (ivi   incluso,   a   titolo
esemplificativo,  quelli  anagrafici,  patrimoniali   e   reddituali)
relativi ai  debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti  (i  "Dati
Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche  connesse
ai crediti ceduti. A seguito della cessione la Societa'  e'  divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del  GDPR,
titolare autonomo del trattamento dei Dati. 
  La Societa' e' dunque tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi eventuali garanti,  ai  loro  successori  e  aventi  causa
l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR. 
  I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno  ad  essere
trattati con le stesse modalita' e per le  stesse  finalita'  per  le
quali i medesimi sono stati raccolti dalla Banca Cedente  al  momento
della stipulazione del contratto ai sensi del quale la Banca  Cedente
e' diventata titolare dei Crediti.  I  Dati  saranno  trattati  dalla
Societa' e, in qualita' di responsabile del trattamento, dalla  Banca
Cedente  per  conto  della  Societa',  al  fine  di:   (a)   gestire,
amministrare, incassare e recuperare i  Crediti,  (b)  espletare  gli
altri adempimenti previsti dalla normativa  italiana  in  materia  di
antiriciclaggio  e  alle  segnalazioni  richieste  ai   sensi   della
vigilanza prudenziale, della  Legge  sulla  Cartolarizzazione,  delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile  (anche
inviando alle autorita' competenti ogni comunicazione o  segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi,  regolamenti  ed  istruzioni
applicabili alla Societa' o ai Crediti), (c) provvedere  alla  tenuta
ed alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei
Dati avviene mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici,
con  logiche  strettamente  correlate  alle  suddette  finalita'   e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza  e  la  riservatezza
degli stessi Dati. 
  I Dati saranno conservati: (i) su archivi  cartacei  e  informatici
della Societa' (in qualita' di titolare del  trattamento)  e/o  della
Banca Cedente (in qualita' di responsabile esterno del trattamento) e
altre societa' terze che saranno nominate quali responsabili  esterni
del  trattamento;  (ii)  per  il  tempo  necessario  a  garantire  il
soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi  di
legge  e  regolamentari   dettati   in   materia   di   conservazione
documentale. I  server  e  i  supporti  informatici  sui  quali  sono
archiviati i Dati sono ubicati in Italia  e  all'interno  dell'Unione
Europea per il tempo necessario a garantire  il  soddisfacimento  dei
Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di  legge.  Si  precisa
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed  esclusivamente
a soggetti la cui attivita' sia strettamente collegata o  strumentale
alle indicate finalita' del trattamento tra i quali, in  particolare:
(i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e  di  pagamento,  per
l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori  contabili  e  gli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Societa', per
la consulenza da essi prestata, e (iii) le  autorita'  di  vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad  obblighi
di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi
dei portatori dei Titoli  che  verranno  emessi  dalla  Societa'  per
finanziare l'acquisto dei Crediti nel contesto  di  un'operazione  di
cartolarizzazione  posta  in  essere  ai  sensi  della  Legge   sulla
Cartolarizzazione; e (v)  i  soggetti  incaricati  del  recupero  dei
Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e
collaboratori autonomi della Societa' e degli  altri  soggetti  sopra
indicati potranno venire  a  conoscenza  dei  Dati,  in  qualita'  di
soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo  4  n.  10
del GDPR. Si informa che  la  base  giuridica  su  cui  si  fonda  il
trattamento dei Dati da parte della Societa' e/o dei soggetti  a  cui
questa comunica i Dati e' identificata nell'esistenza di  un  obbligo
di legge ovvero nella circostanza che il trattamento e'  strettamente
funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte
i  debitori  ceduti  (pertanto  non  e'  necessario  acquisire  alcun
consenso ulteriore da parte della Societa' per  effettuare  il  sopra
citato trattamento). Si precisa inoltre  che  non  verranno  trattati
dati personali di cui  all'articolo  9  del  GDPR  (ad  esempio  dati
relativi  allo  stato  di   salute,   alle   convinzioni   religiose,
filosofiche o di  altro  genere,  alle  opinioni  politiche  ed  alle
adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi
non appartenenti all'Unione Europea. 
  Si  informa,  infine,  che  gli  articoli  da  15  a  21  del  GDPR
attribuiscono agli interessati  specifici  diritti.  In  particolare,
ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o  da  ciascun
titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di  dati
personali che lo riguardano (anche se non  ancora  registrati)  e  la
loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione
dell'origine dei Dati, le finalita' e le modalita' del trattamento  e
la logica applicata in caso di trattamento effettuato  con  l'ausilio
di strumenti elettronici,  (c)  chiedere  di  conoscere  gli  estremi
identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali  i  Dati  possono
essere  comunicati  o  che  potranno   venirne   a   conoscenza,   di
responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la
rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei  Dati,  (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma  anonima  o  il
blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi  quelli  di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per  i
quali i Dati sono stati raccolti  o  successivamente  trattati),  (g)
chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e)  ed
(f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche  per  quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai  quali  i  Dati  sono  stati
comunicati  o  diffusi  (salvo  quando  tale  adempimento  si  rivela
impossibile  o  comporta   un   impiego   di   mezzi   manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonche' (h)  richiedere
la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali  fossero
necessari per il perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in  parte:  (i)
per motivi legittimi, al trattamento  dei  Dati  che  lo  riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento
di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale  pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o  di
comunicazione commerciale. I debitori ceduti  e  gli  eventuali  loro
garanti, successori o aventi  causa  e  altri  interessati,  potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle  ore  di
apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a BPB e CRO in  qualita'
di responsabili esterni del trattamento e/o  presso  la  sede  legale
della Societa'. 
  Ogni informazione potra'  essere  piu'  agevolmente  richiesta  per
iscritto alla Banca Cedente in qualita' di  "Responsabile"  designato
dalla Societa' in relazione ai Crediti ai sensi dell'articolo 28  del
GDPR. 
  Conegliano, 8 ottobre 2019 

2019  Popolare  Bari  RMBS   S.r.l.   -   Societa'   unipersonale   -
                       L'amministratore unico 
         Blade Management S.r.l. - Persona fisica designata 
                           Pierluigi Basso 

 
TX19AAB10989
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.