Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum.
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata
"Abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in
collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica" - Finalita' di realizzare
(con la c.d. tecnica del "ritaglio") un sistema elettorale
totalmente maggioritario a collegi uninominali avente il carattere
di auto-applicativita' - Eccessiva manipolativita' del quesito
referendario, nella parte in cui investe la delega di cui all'art.
3 della legge n. 51 del 2019 (conferita al Governo per l'attuazione
della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei
parlamentari) - Inammissibilita' della richiesta presentata dai
Consigli regionali dell'Abruzzo, della Basilicata, del
Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, della Lombardia, del
Piemonte, della Sardegna e del Veneto.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (nel
testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate), artt. 1, 3, 4, 14, 17, 18-bis, 19, 20,
21, 22, 24, 30, 31, 48, 53, 58, 59-bis, 68, 69, 71, 77, 83, 83-bis,
84, 85, 86 e 106, e allegate Tabelle A-bis e A-ter; decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (nel testo risultante dalle
modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate),
artt. 1, 2, 9, 10, 11, 14, 16, 16-bis, 17, 17-bis e 19, e allegate
Tabelle A e B; legge 27 maggio 2019, n. 51, art. 3; legge 3
novembre 2017, n. 165, art. 3.
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
art. 2, primo comma.
(T-200010)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 5-2-2020)
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