N. 22
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 dicembre 2018
Ordinanza del 13 dicembre 2018 del Tribunale di Lecce nel
procedimento penale a carico di M. A..
Processo penale - Indagini preliminari - Prove illegittimamente
acquisite - Perquisizioni e ispezioni domiciliari e personali
compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi in cui la legge
costituzionale e quella ordinaria le attribuiscono il relativo
potere - Ipotesi, in particolare, in cui, fuori del caso di
flagranza di reato, si proceda a perquisizioni in forza di
autorizzazione data verbalmente dal pubblico ministero senza che ne
risultino le ragioni e in cui il pubblico ministero abbia
successivamente convalidato la perquisizione senza motivare sulla
ricorrenza di valide ragioni che legittimassero la perquisizione -
Mancata previsione della sanzione della inutilizzabilita' anche
degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o
delle cose pertinenti al reato.
- Codice di procedura penale, art. 191.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Operazioni di polizia -
Controlli e ispezioni - Denunciata previsione della possibilita'
per il pubblico ministero di consentire l'esecuzione di
perquisizioni in forza di autorizzazione orale senza necessita' di
una successiva documentazione formale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 103.
(20C00045)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 26-2-2020)
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