Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della
legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti"
- Inserimento di determinati reati contro la pubblica
amministrazione nell'elenco dei reati ostativi alla concessione
delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n.
354 del 1975, della liberazione condizionale e della sospensione
dell'ordine di esecuzione - Applicabilita', secondo il diritto
vivente, anche ai condannati che abbiano commesso il fatto
anteriormente all'entrata in vigore della novella - Violazione del
divieto di retroattivita' della legge penale sfavorevole -
Illegittimita' costituzionale della norma censurata, come
interpretata dal diritto vivente.
Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della
legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti"
- Inserimento di determinati reati contro la pubblica
amministrazione nell'elenco dei reati ostativi alla concessione del
beneficio del permesso premio - Inapplicabilita' ai condannati che,
prima dell'entrata in vigore della novella, abbiano gia' raggiunto,
in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del
beneficio stesso - Omessa previsione - Irragionevole disparita' di
trattamento e violazione della finalita' rieducativa della pena -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 6, lettera b),
modificativo dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975,
n. 354.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27,
terzo comma, (111) e 117, primo comma; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
art. 7.
(T-200032)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 4-3-2020)
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