Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Macerata, Vista la lettera n. 0560184/20 del 30 aprile 2020, con la quale la direzione della sede di Ancona della Banca d'Italia, a seguito del mancato regolare funzionamento della UBI Banca S.p.A. filiale di Appignano (MC) - Via Borgo Santa Croce n. 1, dall'8 al 14 aprile uu.ss., ha chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nei giorni suddetti o scadenti nei cinque giorni successivi, anche se relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze a favore dell'istituto di credito in questione; Considerato che in relazione alla chiusura al pubblico dei locali della dipendenza attuata per ridurre il rischio contagio da Covid-19, e' stato compromesso il regolare funzionamento dell'istituto in parola; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 recante «Proroga termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; Visto l'art. 1 del suddetto decreto legislativo che dispone «Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»; Visto in particolare l'art. 2 del suddetto decreto legislativo secondo il quale «La eccezionalita' dell'evento ed il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia»; Ritenuto il fatto sopra descritto ascrivibile alla fattispecie di cui al predetto art. 2; Decreta: e' riconosciuto evento eccezionale agli effetti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento, per i motivi in premessa citati, della filiale di Appignano della UBI Banca S.p.A. per le intere giornate dall'8 al 14 aprile 2020; Il presente decreto, del quale sara' data informazione alla sede di Ancona della Banca d'Italia, ai sensi delle vigenti disposizioni, sara' pubblicato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura dell'istituto di credito interessato, dovra' essere affisso, per estratto, negli uffici dello stesso e nella filiale interessata. Il prefetto Rolli TU20ABP4708 (Gratuito)