Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario - Raddoppio del contributo per chi ha
proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente
o dichiarata inammissibile o improcedibile - Denunciata, in via
alternativa, irragionevolezza della sanzione, violazione dei
principi di tipicita' e determinatezza della sanzione e del diritto
ad agire in giudizio, ovvero irragionevolezza del tributo,
violazione del principio della capacita' contributiva e del diritto
ad agire in giudizio - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
art. 13, comma 1-quater.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111, settimo comma.
(T-200104)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 3-6-2020)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.