TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

(GU Parte Seconda n.78 del 4-7-2020)

 
Chiusura eredita' giacente di Andriollo Giuseppina e liquidazione del
                     curatore - R.G. n. 369/2017 
 

  Il  giudice,  dott.  Roberto  Galasso,  letta  la   relazione,   il
rendiconto, i  chiarimenti,  la  documentazione  e  la  richiesta  di
liquidazione  del  compenso  presentati  dal  curatore  dell'eredita'
giacente; ritenuto che nulla osti  all'approvazione  del  rendiconto;
rilevato  che  nell'istanza  di  liquidazione  il  curatore  non   ha
provveduto ad una quantificazione del compenso richiesto; considerato
che,  nei  termini  assegnati,  la  Pop  NPLS  2018  s.r.l.  Societa'
unipersonale, con sede in Conegliano (TV) -  Via  V.  Alfieri  n.  1,
capitale  sociale  di  Euro  10.000,00  interamente  versato,  codice
fiscale, partita I.V.A. e numero  di  iscrizione  al  Registro  delle
imprese  di  Treviso-Belluno  n.  04952350264,  quale  acquirente  di
crediti pro-soluto vantati dalla cedente Banca Popolare di Fondi soc.
coop., in forza di contratto di cessione  di  rapporti  giuridici  in
blocco del 31/10/2018 ha sottolineato come "il Curatore dell'eredita'
giacente ha rappresentato nella sua relazione di aver rinvenuto delle
volture catastali presentate dal chiamato all'eredita',  che  possono
costituire atti impliciti di  accettazione  dell'eredita'"  deducendo
che "la trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa nel  caso  di
specie non e' ancora avvenuta nell'ambito della procedura immobiliare
n. 366/2017 RGE" e chiedendo che "il  nominato  Professionista  -  al
fine di voler  ritenere  esaurite  le  sue  funzioni  -  avendone  la
titolarita', provveda ad  effettuare  la  trascrizione  nei  pubblici
registri  degli  atti  rinvenuti  contro  la   de   cuius   ANDRIOLLO
Giuseppina, al fine di garantire la continuita' delle trascrizioni di
cui  all'art  2650  cc.";  Rilevato   che   la   richiesta   avanzata
dall'istante sia inammissibile, il  curatore  essendosi  limitato  ad
osservare che, in ragione del compimento di atti incompatibili con la
volonta' di rinunciare all'eredita', da parte di Pietro  Delle  Cave,
deve  ritenersi  intervenuta  accettazione  tacita  dell'eredita'  di
Giuseppina Andriollo;  Osservato,  in  particolare,  che  le  volture
catastali,  se  possono  integrare  atti   di   accettazione   tacita
dell'eredita', almeno da parte del volturante, non costituiscono atti
trascrivibili, non risultando riconducibili all'atto  pubblico,  alla
scrittura privata autenticata o al provvedimento  giurisdizionale  di
accertamento della qualita' di erede; Considerato che il rilievo  del
curatore, dunque, se consente di ritenere insussistenti i presupposti
per la gestione dell'eredita' giacente, non integra  per  cio'  solo,
atto di accertamento suscettibile  di  trascrizione,  ne'  un  simile
accertamento   puo'   essere   compiuto   in   sede   di   volontaria
giurisdizione, l'oggetto assumendo i profili del contenzioso, per  il
quale  e'  richiesto  il  contraddittorio  tipico  del  processo   di
cognizione; Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere le  richieste
del creditore istante, in ordine alla trascrizione,  non  risultando,
allo stato, atti suscettibili della formalita',  dovendosi  procedere
in altra sede, eventualmente anche sulla base delle risultanze di cui
al presente procedimento; preso atto della rituale instaurazione  del
contraddittorio   relativamente   alla   chiusura   della   curatela,
null'altro avendo osservato l'istante; P. Q. M. 
  Approva il  rendiconto  depositato  da  curatore;  dichiara  chiusa
l'eredita' giacente di Giuseppina Andriollo, nata a Latina l'8.5.1951
e deceduta in Latina l'1.12.2015; Tenuto conto dell'attivita'  svolta
dal  curatore,  come  risultante  nelle   relazioni,   rendiconto   e
chiarimenti dallo stesso depositati,  liquida  in  favore  del  dott.
Mauro Mattei la complessiva somma di euro € 992,68,00, corrispondente
al relativo numero di  vacazioni  riconosciute,  oltre  accessori  di
legge, a titolo di compenso a carico del creditore istante; autorizza
il curatore a prelevare il suddetto importo dalle somme  in  custodia
che dovessero residuare a fronte delle ulteriori spese  a  compiersi,
limitando,  al  saldo,  l'ulteriore  richiesta  nei   confronti   del
creditore istante; Manda al curatore di estinguere mediante  chiusura
il  deposito   intestato   alla   procedura,   di   provvedere   alla
pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Non
risultando residuo, al netto delle spese e del compenso, non  occorre
statuire  in  ordine  alla  devoluzione  delle  ulteriori  somme   al
Tesoriere  Centrale  dello  Stato  Cassiere  del  M.E.F.  -  Gestione
depositi giudiziari. Onera il  curatore  di  depositare  prova  delle
attivita' compiute nel  presente  fascicolo,  entro  il  termine  del
30.6.2020. Dichiara inammissibile la richiesta relativa all'ordine di
trascrizione avanzata dal creditore istante. Manda  alla  cancelleria
per la comunicazione al curatore e all'istante Pop NPLS  2018  s.r.l.
Societa' unipersonale e dispone che il fascicolo sia nuovamente posto
in visione al giudice all'atto del deposito, da parte  del  curatore,
della richiesta documentazione, ovvero, in mancanza, il 1.7.2020.  Il
giudice Dott. Roberto Galasso. 
  Latina, 12/05/2020 

                             Il curatore 
                         dott. Mauro Mattei 

 
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