N. 152 SENTENZA 23 giugno - 20 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Assistenza e solidarieta' sociale - Pensioni di invalidita' - Beneficiari - Mutilati ed invalidi civili totalmente inabili al lavoro - Determinazione del relativo importo mensile, pari, per l'anno 2020, a euro 286,81 - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino inabile al lavoro, anche in relazione agli obblighi internazionali - Richiesta di rideterminazione dell'importo - Inammissibilita' della questione. Assistenza e solidarieta' sociale - Maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici (nel caso di specie: pensioni di invalidita') - Beneficiari - Invalidi civili totalmente inabili al lavoro - Requisiti - Soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni, anziche' di eta' superiore a diciotto anni - Irragionevole disparita' di trattamento con i beneficiari dell'assegno sociale e violazione del diritto al mantenimento in favore di ogni cittadino inabile al lavoro - Illegittimita' costituzionale nei sensi e nel termine di cui in motivazione. - Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, primo comma; legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, questi ultimi due in relazione agli artt. 4 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', e agli artt. 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (T-200152) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 22-7-2020)

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