N. 131 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2021

Ordinanza del 18 giugno 2021 della Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di B. A. e L.S. A.. Processo penale - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Cause di non punibilita', di improcedibilita', di estinzione del reato o della pena - Concorso di causa di estinzione del reato e di nullita' assoluta e insanabile - Giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazioni delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio - Interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, considerata diritto vivente, che consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso dell'imputato, di dichiarare l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse - Mancata previsione della declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di appello nel contraddittorio delle parti. - Codice di procedura penale, artt. 129, 568, comma 4, 591, comma 1, lettera a), 601, 605 e 620, in combinato disposto. (21C00190) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 15-9-2021)

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