Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum.
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata
«Responsabilita' civile diretta dei magistrati: abrogazione di
norme processuali in tema di responsabilita' civile dei magistrati
per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie» -
Quesito volto, mediante la tecnica c.d. del ritaglio, a consentire
che il magistrato possa essere citato direttamente nel giudizio
civile risarcitorio da parte di chi lamenti il danno - Quesito
manipolativo, non interamente abrogativo, ambiguo e contraddittorio
- Impossibilita' di ottenere l'effetto voluto mediante la
riespansione della legislazione previgente - Inammissibilita' della
richiesta.
- Legge 13 aprile 1988, n. 117, nel testo risultante dalle
modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate,
limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente
alle parole "contro lo Stato"; art. 4, comma 2, limitatamente alle
parole "contro lo Stato"; art. 6, comma 1, limitatamente alle
parole "non puo' essere chiamato in causa ma"; art. 16, comma 4,
limitatamente alle parole "in sede di rivalsa,"; art. 16, comma 5,
limitatamente alle parole "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8"
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
art. 2, primo comma.
(T-220049)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 2-3-2022)
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