Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum.
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata
«Abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in
materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope» - Quesito articolato in tre parti -
Effetto, per la tecnica c.d. del ritaglio utilizzata, di
depenalizzare direttamente la coltivazione, anche massiva, del
papavero sonnifero e delle foglie di coca, e indirettamente quella,
anche massiva, della canapa - Risultato comunque disatteso dalla
permanente vigenza dell'art. 28 t.u. stupefacenti, non oggetto del
quesito - Violazione dei vincoli sovranazionali -
Contraddittorieta' e assenza di chiarezza del quesito e della
normativa di risulta, per cui sarebbe punito con la sola multa il
fatto lieve aggravato o quello non lieve, e con la multa e la
reclusione il fatto lieve - Abrogazione della sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida -
Eterogeneita' dei quesiti, laddove si propone al corpo elettorale
l'abrogazione di sanzioni penali e amministrative -
Inammissibilita' della richiesta.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
limitatamente alle seguenti parti: art. 73, comma 1, limitatamente
all'inciso "coltiva"; art. 73, comma 4, limitatamente alle parole:
"la reclusione da due a sei anni e"; art. 75, comma 1,
limitatamente alle parole "a) sospensione della patente di guida,
del certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre
anni;".
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
art. 2, primo comma.
(T-220051)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 2-3-2022)
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