N. 57 SENTENZA 16 febbraio - 8 marzo 2022

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale» - Assenza delle cause di inammissibilita' previste dall'art. 75 Cost. - Quesito chiaro, semplice, omogeneo, univoco rispetto la natura ablativa dell'istituto referendario - Assenza di carattere propositivo del quesito - Ammissibilita' della richiesta. - Codice di procedura penale, risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero , in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonche' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni. - Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 2, primo comma. (T-220057) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 9-3-2022)

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