N. 141 SENTENZA 27 aprile - 7 giugno 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi - Riscossione - Procedura di riscossione mediante definizione agevolata, su richiesta di parte - Conseguente sospensione del processo tributario - Mancato perfezionamento della procedura - Effetti - Obbligo, per l'agente di riscossione, di richiedere la prosecuzione del giudizio - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa delle amministrazioni impositrici e del principio di parita' delle parti nel processo, del principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, nonche' lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea - Inammissibilita' delle questioni. - Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 3, commi 5 e 6. - Costituzione, artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 81, 97, primo comma, e 111; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 113; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6 (T-220141) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 8-6-2022)

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