Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale - Norme della Regione
Abruzzo - Operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia,
della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e
della Polizia locale nonche' delle associazioni e cooperative
impegnati in attivita' di emergenza-urgenza, soccorso, ordine
pubblico, sicurezza e protezione civile - Accesso al pronto
soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni
di servizio - Esonero dal pagamento della compartecipazione alla
spesa sanitaria (c.d. ticket) in relazione alle prestazioni erogate
anche in caso di dimissione in codice bianco - Ulteriore esonero in
relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate
all'infortunio per un periodo massimo di due anni successivi
all'evento traumatico - Disposizioni attuative dell'esonero -
Clausola di invarianza finanziaria - Ricorso del Governo -
Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria, della
competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali di
assistenza e dei principi fondamentali nella materia del
coordinamento della finanza pubblica - Inammissibilita' delle
questioni.
- Legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27, artt. 1, commi
1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo.
(T-230009)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 1-2-2023)
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