N. 116 SENTENZA 10 maggio - 13 giugno 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato - Possibilita', per il giudice per le indagini preliminari, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuita' del fatto, previa fissazione dell'udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell'indagato - Preclusione, in base all'interpretazione della Corte di cassazione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalita', di responsabilita' per il fatto e di personalita' della responsabilita' penale, della finalita' rieducativa della pena, di ragionevolezza, di ragionevole durata del processo, anche nell'accezione convenzionale, e di soggezione dei giudici soltanto alla legge - Non fondatezza delle questioni. - Codice di procedura penale, art. 409, commi 4 e 5, in combinato disposto con l'art. 411, commi 1 e 1-bis, del medesimo codice. - Costituzione, artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 76, 101, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, terzo comma, lettera c). (T-230116) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 14-6-2023)

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