Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di
archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza
della notizia di reato - Possibilita', per il giudice per le
indagini preliminari, di pronunciare ordinanza di archiviazione per
particolare tenuita' del fatto, previa fissazione dell'udienza
camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione
dell'indagato - Preclusione, in base all'interpretazione della
Corte di cassazione - Denunciata violazione dei principi di
uguaglianza e di proporzionalita', di responsabilita' per il fatto
e di personalita' della responsabilita' penale, della finalita'
rieducativa della pena, di ragionevolezza, di ragionevole durata
del processo, anche nell'accezione convenzionale, e di soggezione
dei giudici soltanto alla legge - Non fondatezza delle questioni.
- Codice di procedura penale, art. 409, commi 4 e 5, in combinato
disposto con l'art. 411, commi 1 e 1-bis, del medesimo codice.
- Costituzione, artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo
comma, 76, 101, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo
comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, art. 6; Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, art. 47; Patto internazionale sui diritti
civili e politici, art. 14, terzo comma, lettera c).
(T-230116)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 14-6-2023)
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