Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Assenza e contumacia - Possibilita' che il giudice
proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di
tortura definiti dalla omonima Convenzione quando, a causa della
mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, e'
impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del
procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del
processo, fatto salvo il suo diritto a un nuovo processo in
presenza per il riesame del merito della causa - Omessa previsione
- Violazione dei diritti inviolabili della vittima, del dovere
della Repubblica di perseguire i crimini contro la dignita' umana e
degli standard internazionali di tutela dei diritti umani -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Codice di procedura penale, art. 420-bis, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 111, 112 e 117, primo comma;
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti; direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, art. 2, paragrafo 1, lettera a),
punto ii).
(T-230192)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 2-11-2023)
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