N. 192 SENTENZA 27 settembre - 26 ottobre 2023

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Assenza e contumacia - Possibilita' che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dalla omonima Convenzione quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, e' impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il suo diritto a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa - Omessa previsione - Violazione dei diritti inviolabili della vittima, del dovere della Repubblica di perseguire i crimini contro la dignita' umana e degli standard internazionali di tutela dei diritti umani - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice di procedura penale, art. 420-bis, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 111, 112 e 117, primo comma; Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, art. 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii). (T-230192) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 2-11-2023)

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