N. 90 SENTENZA 10 aprile - 20 maggio 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore per l'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale - Impossibilita' di proseguire, per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, l'attivita' di impresa - Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale e' riconosciuta l'indennita' - Obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero l'anticipazione ottenuta anziche' nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto - Irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalita' e del diritto al lavoro - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, art. 8, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 4, primo comma, 36 e 41. (T-240090) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 22-5-2024)

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