Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un tributo straordinario a
titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita
alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche -
Criteri di calcolo del tributo, tenuto conto della ulteriore
novella succedutasi - Riferimento al totale delle operazioni
attive, al netto dell'IVA - Esclusione anche delle accise versate
allo Stato e indicate nelle fatture attive - Omessa previsione -
Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un contributo
straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi
energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese
energetiche - Individuazione dei soggetti passivi, quantificazione
della base imponibile e criterio di calcolo, tenuto conto della
prima novella succedutasi - Denunciata introduzione di un
contributo irragionevole, in violazione della capacita'
contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni
patrimoniali imposte, del principio di uguaglianza, sia interno al
settore che tra settori diversi, nonche' della proprieta' privata,
tutelata anche a livello convenzionale - Inammissibilita' delle
questioni.
Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un tributo straordinario a
titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita
alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche -
Individuazione asseritamente generica dei soggetti passivi,
quantificazione della base imponibile e criterio di calcolo, tenuto
conto di tutte le novelle succedutesi - Denunciata introduzione di
un contributo in violazione della capacita' contributiva e della
riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte,
del principio di uguaglianza, sia interno al settore che tra
settori diversi, nonche' della proprieta' privata, tutelata anche a
livello convenzionale - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Istituzione, per l'anno 2022, di un tributo straordinario a
titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita
alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche -
Individuazione della base imponibile, tenuto conto della ulteriore
novella succedutasi - Esclusione dalla base imponibile delle
cessioni IVA extraterritoriali - Denunciata irragionevolezza - Non
fondatezza delle questioni.
- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37, comma 3, come
modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91 e
dall'art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- Costituzione, artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117, primo comma;
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.
(T-240111)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 3-7-2024)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.