Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
- Insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro
(nel caso di specie: ricollocabilita' del lavoratore) -
Possibilita' di annullamento, con reintegrazione nel posto di
lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa
il ricollocamento del lavoratore - Omessa previsione - Violazione
dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto al lavoro
e della sua tutela - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, art. 3, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, primo e secondo comma, 4, primo comma,
24, primo comma, 35, primo comma, 41, primo e secondo comma e, 117,
primo comma; Carta sociale europea, art. 24.
(T-240128)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 17-7-2024)
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