Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Sospensione durante
il tempo in cui l'interessato e' sottoposto a detenzione per
esecuzione di pena - Applicazione della misura dopo la cessazione
dello stato di detenzione - Condizione - Verifica, da parte del
tribunale, della persistenza della pericolosita' sociale
dell'interessato, laddove lo stato di detenzione si sia protratto
per almeno due anni - Presunzione di pericolosita' per le
detenzioni di durata inferiore - Irragionevolezza, violazione delle
garanzie giurisdizionali in materia di liberta' personale e del
principio della finalita' rieducativa della pena - Illegittimita'
costituzionale parziale.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo
comma.
(T-240162)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 23-10-2024)
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