N. 162 SENTENZA 24 settembre - 17 ottobre 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Sospensione durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto a detenzione per esecuzione di pena - Applicazione della misura dopo la cessazione dello stato di detenzione - Condizione - Verifica, da parte del tribunale, della persistenza della pericolosita' sociale dell'interessato, laddove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni - Presunzione di pericolosita' per le detenzioni di durata inferiore - Irragionevolezza, violazione delle garanzie giurisdizionali in materia di liberta' personale e del principio della finalita' rieducativa della pena - Illegittimita' costituzionale parziale. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma. (T-240162) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 23-10-2024)

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