N. 23 SENTENZA 10 febbraio - 6 marzo 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Processo minorile - Definizione anticipata del procedimento da parte del pubblico ministero tramite percorso di rieducazione - Disciplina dell'istituto, introdotto con novella del 2023 - Trasmissione da parte del pubblico ministero del programma rieducativo al GIP, organo monocratico, anziche' al GUP, quale organo collegiale con possibile integrazione di competenze multidisciplinari - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione dei principi a tutela del minore - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Processo penale - Processo minorile - Definizione anticipata del procedimento da parte del pubblico ministero tramite percorso di rieducazione - Disciplina dell'istituto, introdotto con novella del 2023 - Termine del deposito del programma rieducativo, asseritamente ritenuto perentorio - Ruolo dei servizi minorili nella redazione e attuazione del programma medesimo - Asserita impossibilita' per il giudice di utilizzare gli ordinari strumenti istruttori per un adeguato approfondimento informativo - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi a tutela del minore - Non fondatezza delle questioni. - Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, art. 27-bis, inserito dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159. - Costituzione, artt. 3 e 31, secondo comma. (T-250023) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 12-3-2025)

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