N. 41 ORDINANZA 10 marzo - 10 aprile 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Sospensione dell'esecuzione della pena o ammissione a misure alternative alla detenzione (affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare) - Mancato rispetto, da parte del tribunale di sorveglianza, del termine ordinatorio di 45 giorni per la decisione di pregresse istanze di ammissione a misure alternative - Possibilita', quando il superamento del residuo della pena richiesto per fruire della sospensione o essere ammesso alle misure alternative dipenda dal mancato rispetto del citato termine, che il PM disponga comunque la sospensione ovvero che il detenuto sia comunque ammesso alle misure alternative - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, della finalita' rieducativa della pena nonche' del principio, anche di natura convenzionale, della ragionevole durata del processo - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Codice di procedura penale, art. 656, comma 5; legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti. - Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 5 e 6. (T-250041) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 16-4-2025)

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