Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Esecuzione penale - Sospensione dell'esecuzione della pena o
ammissione a misure alternative alla detenzione (affidamento in
prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare) - Mancato
rispetto, da parte del tribunale di sorveglianza, del termine
ordinatorio di 45 giorni per la decisione di pregresse istanze di
ammissione a misure alternative - Possibilita', quando il
superamento del residuo della pena richiesto per fruire della
sospensione o essere ammesso alle misure alternative dipenda dal
mancato rispetto del citato termine, che il PM disponga comunque la
sospensione ovvero che il detenuto sia comunque ammesso alle misure
alternative - Omessa previsione - Denunciata violazione del
principio di uguaglianza, della finalita' rieducativa della pena
nonche' del principio, anche di natura convenzionale, della
ragionevole durata del processo - Manifesta inammissibilita' delle
questioni.
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 5; legge 26 luglio
1975, n. 354, artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti.
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma;
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, artt. 5 e 6.
(T-250041)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 16-4-2025)
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