N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2025

Ordinanza del 31 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di L. S.M.. Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. In subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna - Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. In ulteriore subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna - Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. - Codice penale, art. 635, quinto comma. (25C00108) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 21-5-2025)

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