N. 85
ORDINANZA (Atto di promovimento)
31 marzo 2025
Ordinanza del 31 marzo 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di L. S.M..
Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena -
Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla
durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
In subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione
condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato,
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna -
Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo
comma, n. 1, cod. pen., commessi sulle cose indicate all'art. 625,
primo comma, n. 7, cod. pen.
In ulteriore subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione
condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non
retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato,
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna -
Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo
comma, n. 1, cod. pen., commessi su cose esposte per necessita' o
per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi
dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
- Codice penale, art. 635, quinto comma.
(25C00108)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 21-5-2025)
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