N. 102
ORDINANZA (Atto di promovimento)
2 maggio 2025
Ordinanza del 2 maggio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel
procedimento civile promosso dalla Questura di Brindisi contro A. A.
.
Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la
convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente
protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e
6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3,
quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche' per la
convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del
citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del
trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a
norma dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza
di fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata
al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del
respingimento o dell'espulsione)] - Attribuzione della competenza
giurisdizionale alla corte d'appello, di cui all'art. 5, comma 2,
della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore
che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in
composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il
tribunale distrettuale - Impugnazione del provvedimento emesso
dalla corte d'appello con ricorso per cassazione a norma dell'art.
14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque
giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. e con
applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale
n. 39 del 2025, delle disposizioni dell'art. 22, commi 3 e 4, della
legge n. 69 del 2005 - Omessa previsione dell'impugnabilita' con
ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti
cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica -
Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione della predetta
disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge n. 187 del 2024.
- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in
materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e
assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi
migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi
procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella
legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.
(25C00127)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 4-6-2025)
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