N. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2025

Ordinanza del 21 maggio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento civile promosso da Questura di Brindisi contro K.O. E.. Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] - Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d'appello di cui all'art. 5-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017, come convertito, [, e cioe' alla corte d'appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida], invece che alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale - Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 187 del 2024. Straniero - Immigrazione - Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale - Denunciato omesso riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre misure alternative e di revocare d'ufficio la misura, se ne vengono meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata. Straniero - Immigrazione - Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Trattenimento, disposto dal questore, del richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale - Disposizioni processuali - Disposizioni a garanzia di un accesso effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero all'udienza di convalida - Omessa previsione. - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 17, 18, 18-bis, e 19; decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46, art. 5-bis; decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 14. (25C00149) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 25-6-2025)

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