N. 119
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 maggio 2025
Ordinanza del 21 maggio 2025 della Corte d'appello di Lecce nel
procedimento civile promosso da Questura di Brindisi contro K.O. E..
Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la
convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente
protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e
6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3,
quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche' per la
convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del
citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento
del richiedente protezione internazionale disposto a norma
dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di
fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o
dell'espulsione)] - Attribuzione della competenza giurisdizionale
alla corte d'appello di cui all'art. 5-bis, del decreto-legge n. 13
del 2017, come convertito, [, e cioe' alla corte d'appello di cui
all'art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto
ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di
convalida], invece che alla sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea, istituita presso il tribunale
distrettuale - Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione
della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.
Straniero - Immigrazione - Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale - Trattenimento, disposto dal questore, del
richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) -
Denunciata omessa disciplina dei modi di trattenimento degli
stranieri richiedenti protezione internazionale - Denunciato omesso
riconoscimento al giudice competente alla convalida di disporre
misure alternative e di revocare d'ufficio la misura, se ne vengono
meno i presupposti o sono decorsi i termini di durata.
Straniero - Immigrazione - Accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale - Trattenimento, disposto dal questore, del
richiedente presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) -
Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con
il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del
trattenimento del richiedente protezione internazionale -
Disposizioni processuali - Disposizioni a garanzia di un accesso
effettivo alla difesa e sulla partecipazione del pubblico ministero
all'udienza di convalida - Omessa previsione.
- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in
materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e
assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi
migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi
procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella
legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 17, 18, 18-bis, e 19;
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione
illegale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile
2017, n. 46, art. 5-bis; decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), artt. 6 e 7; decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art.
14.
(25C00149)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 25-6-2025)
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