N. 111 SENTENZA 11 giugno - 18 luglio 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Licenziamento individuale - Impugnazione - Termine decadenziale di sessanta giorni dalla ricezione scritta della sua comunicazione, o da quella dei motivi - Lavoratore incapace di intendere o di volere al momento della ricezione della comunicazione o in pendenza del termine - Decorrenza del termine, in tale caso, dalla cessazione dello stato di incapacita' - Conseguente ampliamento del termine di decadenza entro duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato - Omessa previsione - Irragionevolezza, nonche' violazione del diritto al lavoro e alla sua tutela anche giurisdizionale - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, primo comma. - Costituzione, artt. 3, 4, primo comma, 11, 24, primo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', art. 27, paragrafo 1, lettera c); direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000. (T-250111) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 23-7-2025)

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