Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Licenziamento individuale - Impugnazione - Termine
decadenziale di sessanta giorni dalla ricezione scritta della sua
comunicazione, o da quella dei motivi - Lavoratore incapace di
intendere o di volere al momento della ricezione della
comunicazione o in pendenza del termine - Decorrenza del termine,
in tale caso, dalla cessazione dello stato di incapacita' -
Conseguente ampliamento del termine di decadenza entro
duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione,
mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o di arbitrato - Omessa previsione -
Irragionevolezza, nonche' violazione del diritto al lavoro e alla
sua tutela anche giurisdizionale - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
- Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 4, primo comma, 11, 24, primo comma, 32,
primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma; Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', art. 27,
paragrafo 1, lettera c); direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000.
(T-250111)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 23-7-2025)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.