Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Amministrazione pubblica - Cooperative - Attivita' di vigilanza -
Automatico scioglimento degli enti cooperativi che si sottraggono a
tale attivita' con conseguente obbligo di devoluzione del
patrimonio, anziche' nomina un commissario che si sostituisce agli
organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli
specifici adempimenti indicati - Irragionevolezza e violazione del
principio di proporzionalita' della sanzione nonche' degli
opportuni controlli previsti per l'attivita' della cooperazione -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, art. 12, comma 3,
secondo periodo, come sostituito dall'art. 1, comma 936, lettera
a), numero 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- Costituzione, artt. 3, 11, 45 e 117, primo comma; Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, art. 3; Protocollo addizionale alla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, artt. 17 e 49, paragrafo 3.
(T-250116)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 23-7-2025)
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