Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Omicidio del consenziente - Esclusione della
punibilita' di chi, con le modalita' previste dagli artt. 1 e 2
della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volonta'
suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona
tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche
che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere
decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le
modalita' di esecuzione siano state verificate da una struttura
pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del
comitato etico territorialmente competente, quando la stessa
persona, per impossibilita' fisica e per l'assenza di
strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in
autonomia o quando comunque le modalita' alternative di
autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona
sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi
irragionevole - Omessa previsione - Denunciata irragionevole
disparita' di trattamento e della liberta' di autodeterminazione
della persona malata nella scelta delle terapie, comprese quelle
finalizzate a liberarla dalle sofferenze - Inammissibilita' delle
questioni.
- Codice penale, art. 579.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32.
(T-250132)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 30-7-2025)
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