N. 132 SENTENZA 8 - 25 luglio 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Omicidio del consenziente - Esclusione della punibilita' di chi, con le modalita' previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volonta' suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalita' di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilita' fisica e per l'assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalita' alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento e della liberta' di autodeterminazione della persona malata nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarla dalle sofferenze - Inammissibilita' delle questioni. - Codice penale, art. 579. - Costituzione, artt. 2, 3, 13 e 32. (T-250132) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 30-7-2025)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.