N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 2025

Ordinanza del 16 giugno 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di M. M. e altri. Reati e pene - Riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico - Obbligo di preavviso al questore - Denunciata previsione della sanzione penale in caso di inosservanza. - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 18, terzo comma. Reati e pene - Danneggiamento - Denunciata previsione della rilevanza penale del fatto di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. - Codice penale, art. 635, primo comma [, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 7 del 2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67)]. In via subordinata: Reati e pene - Danneggiamento - Modifiche normative ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 - Denunciata previsione che sia punita anche la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. - Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 2, comma 1, lettera l); codice penale art. 635. (25C00176) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 27-8-2025)

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