N. 145
ORDINANZA (Atto di promovimento)
16 giugno 2025
Ordinanza del 16 giugno 2025 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di M. M. e altri.
Reati e pene - Riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico -
Obbligo di preavviso al questore - Denunciata previsione della
sanzione penale in caso di inosservanza.
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), art. 18, terzo comma.
Reati e pene - Danneggiamento - Denunciata previsione della rilevanza
penale del fatto di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in
occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o
aperto al pubblico.
- Codice penale, art. 635, primo comma [, nel testo modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 7 del
2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma
dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67)].
In via subordinata: Reati e pene - Danneggiamento - Modifiche
normative ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 - Denunciata previsione
che sia punita anche la condotta di chi distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o
immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in
luogo pubblico o aperto al pubblico.
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia
di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni
pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28
aprile 2014, n. 67), art. 2, comma 1, lettera l); codice penale
art. 635.
(25C00176)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 27-8-2025)
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