Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Rapporto con il processo civile - Condanna in primo
grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei
danni cagionati dal reato, a favore della parte civile - Successiva
estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con
conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione
limitata agli effetti civili - Possibilita' di rinviare tali
questioni ad altro giudice o sezione civile competente, con
utilizzo delle prove acquisite nel processo penale ed,
eventualmente, civile - Omessa previsione - Denunciata
irragionevolezza, violazione dei principi, anche convenzionali e
unionali, di presunzione di innocenza, di garanzia della
ragionevole durata del giudizio di responsabilita' civile e di
eguaglianza - Non fondatezza delle questioni.
- Codice di procedura penale, art. 578, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 11, 27, secondo comma, e 117, primo comma;
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, art. 6, paragrafo 2; Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, art. 48.
(T-260002)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 21-1-2026)
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