N. 23
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 novembre 2025
Ordinanza del 4 novembre 2025 del Tribunale di Torino nel
procedimento civile promosso da A.S.G.I. - Associazione studi
giuridici sull'immigrazione e altri contro la Regione Piemonte e
l'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale.
Edilizia residenziale pubblica - Straniero - Beneficiari dei servizi
abitativi pubblici - Testo unico in materia di immigrazione - Norme
della Regione Piemonte - Requisiti di accesso all'edilizia
residenziale pubblica per gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso
di permesso di soggiorno almeno biennale - Esercizio di una
regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), art. 40, comma 6; legge della
Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di
edilizia sociale), art. 3, comma 1, lettera a).
Edilizia residenziale pubblica - Straniero - Beneficiari dei servizi
abitativi pubblici - Norme della Regione Piemonte - Punteggi da
attribuire ai richiedenti per la formazione delle graduatorie
stabiliti con regolamento della Giunta regionale - Inclusione, tra
le condizioni sociali, economiche e abitative rilevanti per
l'attribuzione dei punteggi, della residenza in via continuativa
nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o
venticinque anni.
- Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in
materia di edilizia sociale), art. 8, comma 1, lettera t-bis).
(26C00031)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 25-2-2026)
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