N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2025

Ordinanza del 4 novembre 2025 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da A.S.G.I. - Associazione studi giuridici sull'immigrazione e altri contro la Regione Piemonte e l'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale. Edilizia residenziale pubblica - Straniero - Beneficiari dei servizi abitativi pubblici - Testo unico in materia di immigrazione - Norme della Regione Piemonte - Requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica per gli stranieri titolari di carta di soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale - Esercizio di una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 40, comma 6; legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), art. 3, comma 1, lettera a). Edilizia residenziale pubblica - Straniero - Beneficiari dei servizi abitativi pubblici - Norme della Regione Piemonte - Punteggi da attribuire ai richiedenti per la formazione delle graduatorie stabiliti con regolamento della Giunta regionale - Inclusione, tra le condizioni sociali, economiche e abitative rilevanti per l'attribuzione dei punteggi, della residenza in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni. - Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), art. 8, comma 1, lettera t-bis). (26C00031) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 25-2-2026)

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