Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Misure di prevenzione - Prevenzione di disordini negli esercizi
pubblici - Divieto di accesso a pubblici esercizi presenti nel
territorio dell'intera provincia (c.d. Daspo antirissa aggravato) -
Misura adottata nei confronti di chi sia sottoposto a una
precedente misura di prevenzione ancora efficace - Applicazione, in
quanto compatibile, della disciplina prevista per il c.d. Daspo
antirissa con obbligo di firma, che prevede che la misura sia
immediatamente trasmessa al procuratore della Repubblica, che entro
48 ore decide se chiederne la convalida al GIP, il quale provvede
nelle 48 ore successive, pena la cessazione dell'efficacia della
misura - Omessa previsione - Violazione della liberta' personale -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Misure di prevenzione - Prevenzione di disordini negli esercizi
pubblici - Divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di
pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei
luoghi ove sono stati commessi i fatti rilevanti o che siano
frequentati dalle persone alle quali il prevenuto si associa (c.d.
Daspo antirissa) - Misura adottata nei confronti di chi sia
sottoposta a una precedente misura di prevenzione ancora efficace -
Autorita' competente - Questore, anziche' l'autorita' giudiziaria -
Denunciata violazione della liberta' personale - Non fondatezza
della questione.
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n.48, art. 13-bis, commi
1 e 1-bis.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 16 e 117, comma primo; Protocollo n.
4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, art. 2.
(T-260020)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 25-2-2026)
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