N. 22 ORDINANZA 2 dicembre 2025- 3 marzo 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo a distanza - Casi di applicazione automatica della misura - Distanza automatica di 500 metri - Applicazione obbligatoria, anche congiunta, di misure cautelari (anche) piu' gravi, nell'ipotesi di accertata non fattibilita' tecnica delle procedure di controllo - Verifica della fattibilita' indicata da parte della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalita' e di riserva di giurisdizione, nonche' di quelli convenzionali di legalita' e a favore di un procedimento penale effettivo e tempestivo - Inammissibilita' delle questioni. - Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis. - Costituzione, artt. 3, 13, 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), artt. 2, 3, 7 e 8. (T-260022) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 4-3-2026)

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