N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2026

Ordinanza del 13 gennaio 2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto sul ricorso proposto da A. M. contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Grosseto. Tributi - Processo tributario - Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi - Previsione che tale sentenza puo' essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio - Applicazione di tali disposizioni limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e societa', con o senza personalita' giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonche' nei confronti dei loro soci o associati. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 21-bis, e, in via consequenziale, decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), art. 119. (26C00043) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 11-3-2026)

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